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Domenica, 29 Settembre 2013 00:00

E' ufficiale: il borderò non va compilato per opere non SIAE. La "bufala" che tanto bufala non era. In evidenza

Scritto da  Adriano Bonforti
Il programma di esecuzione musicale SIAE Il programma di esecuzione musicale SIAE Copyright SIAE

In apertura di articolo vi segnaliamo la petizione per chiedere alla SIAE di fare chiarezza sul suo sito sull'obbligo di compilazione del borderò. Vi preghiamo di firmarla numerosi e di condividerla, grazie ancora e buona lettura.


Partendo dalle disavventure del musicista Andrea Caovini (qui il suo blog), avevamo scritto su Patamu due articoli sul tema del borderò: uno a firma di Andrea in cui si riassumevano i termini della sua disavventura con la SIAE descritta in modo approfondito nel suo blog, ed uno a firma del sottoscritto che affrontava nel dettaglio la questione del programma musicale e le incongruenze tra il quadro normativo e quanto indicato dalla SIAE stessa sul suo sito.

Quest'ultimo articolo in particolare è diventato virale, portando grandi portali di musica e di legge e numerosi specialisti dell'argomento a discutere della questione. Questione che riassumiamo qui in poche righe, per chi non avesse tempo e voglia di rileggere gli articoli precedenti:

Sul sito della SIAE  si richiede che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, sempre e comunque, venga compilato il programma musicale (che spesso chiameremo impropriamente ed informalmente borderò per facilità di lettura), anche per opere di pubblico dominio o per musiche composte da artisti non iscritti alla SIAE.

Nell'apposita pagina "Programmi Musicali" del sito della SIAE possiamo leggere infatti che il borderò va compilato per opere musicali di qualsiasi genere, e che "s
ul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio". Queste affermazioni vengono fatte tirando in ballo come supporto normativo l' art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore, che però, fatte le opportune verifiche, risulta essere implicitamente abrogato perché fa riferimento all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato quasi 20 anni fa.

La conclusione, nostra e di molti altri, è stata che sul sito SIAE vi fossero scritte ancora oggi informazioni erronee, che sembrano obbligare sempre alla compilazione del borderò indiscriminatamente (per opere SIAE e non SIAE) ed ingiustamente. Invano abbiamo lanciato una petizione per chiedere chiarezza alla SIAE, invano musicisti, avvocati ed addirittura deputati hanno scritto lettere per chiedere conto dell'errore: la SIAE è rimasta silenziosa. Molti, riferendosi ai nostri articoli, hanno addirittura parlato di "classica bufala internet".

Eppure - ed è una degna conclusione alla contorta vicenda - la risposta che conferma quanto affermavamo arriva proprio da una nota interna della SIAE, di ben 6 anni fa, scovata ieri da un arguto lettore del blog di Caovini. La riportiamo integralmente dal sito anci.it:

Lettera che la Direzione Generale Siae ha diramato alle sue sedi periferiche.
SIAE - Direzione Generale /
Sezione Musica - Ufficio Accordi  prot. 2/1346/PS

Oggetto: Accordo Siae/Anci

A maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno c.a., si precisa - in merito alla possibilità prevista dall'art. 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, che:
- In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli artt. 175 e 176 della L. 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;
- La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.

L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato. Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato.

Quindi, tirando le somme, abbiamo almeno una risposta univoca ed inconfutabile: per serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE, invece del programma musicale sarà possibile produrre un'autocertificazione da presentare anticipatamente rispetto all'evento, e per il quale non sarà necessario anticipare alcun compenso. Possiamo dunque affermare con certezza che quanto affermato ancora oggi sul sito della SIAE non corrisponde a vero. Grazie a questa segnalazione abbiamo finalmente un supporto per contrastare l'ambiguità che se da una parte vedeva i mandatari più illuminati chiedere correttamente solo l'autocertificazione, dall'altra portava altri mandatari a chiedere un anticipo a titolo cautelativo da restituire solo in seguito (e non sempre) ad opportune verifiche, trattenendo comunque le quote di gestione pratica, o a risolvere la questione ancora in altri modi.

Restano ad ogni modo da capire - a voler essere puntigliosi, e noi vogliamo esserlo - altri aspetti.
Ovvero: anche se produrre un'autocertificazione può essere un compromesso accettabile, in base a quale norma dello stato italiano ciò viene imposto? Intendiamoci, non diciamo necessariamente che questa legge non esista, chiediamo solo quale sia, e chiediamo che ciò venga indicato in modo chiaro nel sito della SIAE. Noi, ad una prima ricognizione, non l'abbiamo trovata.
Allo stesso modo, e qui non si tratta di puntigliosità, chiediamo che dal sito della SIAE vengano rimosse informazioni scorrette e fuorvianti che per quasi 20 anni hanno obbligato a versare contributi alla SIAE - anche solo sotto forma di spese di gestione pratiche - chi non ne aveva obbligo alcuno.

E' incredibile che all'interno della SIAE stessa lo spettro di risposte alla questione sollevata sia così variegato come testimoniano sia le nostre esperienze personali, sia i numerosi commenti ai vari articoli ed ai post che abbiamo letto in questo mese sui social network.
E' incredibile inoltre che sul sito SIAE non solo i riferimenti alla nota interna che chiarisce la questione non esistano, ma che rimangano ancora oggi i riferimenti agli articoli abrogati; questo ben 16 anni dopo l'abrogazione del diritto demaniale, e ben 6  anni dopo la nota interna della stessa SIAE che avrebbe dovuto portare a dirimere la questione pubblicamente, a vantaggio di tutti.
Insomma: sul sito della SIAE (e, secondo molte segnalazioni, anche negli uffici SIAE di molte località) da anni si afferma una cosa non vera, si dà un'informazione erronea, si obbliga chi non è obbligato a compilare il borderò; tutto ciò in contrasto ad una nota chiarificatrice diramata dalla stessa SIAE alle sue sedi periferiche.
Ci sembra il minimo, ma davvero il minimo, che la SIAE corregga l'errore sul sito, dirami nuovamente una nota informativa e chiarificatrice per i suoi mandatari, pubblichi una lettera di scuse, e si metta a disposizione di chiunque le abbia corrisposto ingiustamente compensi in questi 16 anni per concordare la restituzione dell'importo versato.

In chiusura di articolo vi segnalo nuovamente la petizione per chiedere alla SIAE chiarezza sulla questione del borderò di cui parliamo nell'articolo.
Ci sembra che valga ancora la pena portarla avanti, per cui vi preghiamo di firmarla numerosi e di condividerla :)
Vi invito anche a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE, in cui erano emerse dinamiche simili. 
Vi invito anche a sostenerci per restare aperti e poter avere le risorse per approfondire ulteriormente queste questioni:
 http://www.patamu.com/crowdfunding

Grazie :)
Adriano Bonforti

Letto 28555 volte Ultima modifica il Lunedì, 30 Settembre 2013 15:24

8 commenti

  • Link al commento Annalisa Brunelli Lunedì, 10 Novembre 2014 14:18 inviato da Annalisa Brunelli

    Ciao Adriano, ho appena letto questo articolo e mi sono fatta una domanda che sembrerebbe molto stupida ma alla luce di ciò che viene scritto qui sui comportamenti della SIAE mi sorge spontanea.. nell'articolo parlate di serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE.. io che ho un duo che esegue solamente cover straniere, da Ella Fitzgerald ad Alanis Morisette, devo compilarlo questo borderò? ho sempre sentito dire che la la siae in questi casi raccogli i diritti e li gira agli enti degli altri paesi dove sono iscritti i pezzi.. è veramente così?

  • Link al commento Mercoledì, 09 Ottobre 2013 16:33 inviato da Massimo Siddi

    aggiungo anche che probabilmente, questa funzione alla SIAe deriva dall'art. 180 (e seguenti) della 633/41

  • Link al commento Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:11 inviato da Massimo Siddi

    Sul quesito che poni, credo modestamente di averti dato indicazioni già tempo fa quando indicavo di spostare l'attenzione dal diritto d'autore a quello amministrativo e nello specifico, nella procedura che porta il gestore ad ottenere l'autorizzazione o altro relativo, quando decide di aprire un'attività legata alla musica, alla pubblica esecuzione. Uno dei presupposti e requisiti perché l'impresa si possa realizzare è il rispetto dei diritti d'autore che si traduce con il presupposto DIA SIAE e quindi col requisito "permesso". E ciò vale anche quando si ha intenzione di utilizzare solo CC o liberi da diritti. In questo caso come si può leggere dalla nota anci, il permesso e il programma musicale "alternativo" non producono proventi da versare alla SIAE ma servono solo appunto per soddisfare quel requisito di licenza.
    I riferimenti art. 68 / 69 TULPS art. 19 legge 241/90

  • Link al commento Lunedì, 30 Settembre 2013 17:42 inviato da Stefano Quintarelli

    http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/61968243023/ehm-spett-siae-vorrei-fare-notare-che-la-legge-e
    vediamo che mi risponde il DG. nel caso, anche chiedergli in virtù di quale norma chieda una autocertificazione..

    ciao, s.

  • Link al commento Lunedì, 30 Settembre 2013 15:33 inviato da Adriano Bonforti

    Ciao Simone, è lo stesso interrogativo che ci poniamo nella parte del testo:
    "Restano ad ogni modo da capire altri aspetti.
    Ovvero: anche se produrre un'autocertificazione può essere un compromesso accettabile, in base a quale norma dello stato italiano ciò viene imposto? "
    ora evidenziata in grassetto.
    Comunque si fa sempre più necessario un chiarimento di SIAE e legislatore.

  • Link al commento Lunedì, 30 Settembre 2013 09:54 inviato da Simone Aliprandi

    Se si appurasse al 100% che questo tanto discusso articolo fosse abrogato, una domanda mi sorge spontanea: quale sarebbe la norma che obbliga l'organizzatore di un evento musicale a rendere una comunicazione a SIAE (quand'anche in forma di autocertificazione)? A ben vedere, la lettera del sito ANCI dà per scontato che comunque vi sia un obbligo di comunicazione a SIAE nel caso di eventi pubblici con musica. Ma quest'obbligo ha come unica base giuridica una norma che puzza di abrogazione da ben 16 anni.
    Quali le conseguenze? Semplice: in mancanza di un intervento legislativo che vada a colmare il buco lasciato dall'art. 51, non esisterebbe alcuna norma dello Stato che obblighi ad effettuare comunicazioni a SIAE per gli eventi pubblici con musica... QUINDI ANCHE NEL CASO DI OPERE GESTITE DA SIAE!!!
    (maggiori dettagli sempre su http://aliprandi.blogspot.it/2013/09/se-bordero-non-obbligatorio.html )

  • Link al commento Lunedì, 30 Settembre 2013 07:17 inviato da valter

    ciao,
    aggiungo un'altra informazione.
    La SIAE obblgiga alla compilazione in base all'articolo 51, sbandierato dalla SIAE in questa sua pagina:
    http://www.siae.it/Musica.asp?click_level=0200.0600&link_page=Musica_ProgrammiMusicali.htm#doc

    Ma la SIAE stessa si contraddice quando a questa pagina:

    http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=Utilizzatori_Main.htm

    spiega ( in un italiano perfetto e di facile comprensione) che sono solo le "opere protette" quelle soggette alla richiesta preventiva della autorizzazione.

    Saluti
    Valter ( quello che ha scoperto la lettera dell SIAE sopra citata, che in realtà si conosce da diversi anni. Ma la SIAE non te lo viene di certo a raccontare)

  • Link al commento Domenica, 29 Settembre 2013 23:23 inviato da Simone Aliprandi

    ciao cari. vedo che ci sono ancora sviluppi. questo vostro articolo mi ha acceso però alcune lampadine. date un'occhiata a questo mio altro post: http://aliprandi.blogspot.it/2013/09/se-bordero-non-obbligatorio.html

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