Di fronte al silenzio della SIAE di oggi, abbiamo finalmente trovato almeno una risposta univoca ed inconfutabile da parte della SIAE di ieri: per serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE, invece del programma musicale è possibile produrre un'autocertificazione da presentare anticipatamente rispetto all'evento, e per il quale non è necessario versare alcun anticipo. Possiamo dunque affermare con certezza che è scorretto quanto affermato ancora oggi dalla SIAE sul proprio sito quando dice che si è obbligati a compilare il borderò anche per musiche non SIAE o di pubblico dominio. Di rimando, se mandatari tratti in inganno dal sito della loro stessa società dovessero ripetervi la stessa cosa, leggendo l'articolo saprete cosa rispondere, e farete un favore anche a loro aiutandoli ad informarsi.
La SIAE vuole che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, sempre e comunque, si compili un bordero'. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento per le esecuzioni di musiche di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE), anche se, appunto, eseguono brani non tutelati?
La nostra conclusione è che non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAE. Non solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l'obbligo per tutti di pagare il borderò, fa riferimento all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato. Se avrete la pazienza di seguirci - come diceva Marcorè-Alberto Angela - in questo articolo vi spiegheremo per filo e per segno come siamo arrivati a questa conclusione.
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