In queste ultime settimane abbiamo tutti avuto modo di leggere che il governo, salvatosi dal baratro della sfiducia, ha convertito in legge il cosiddetto "decreto-cultura", contenente, tra le altre cose, alcune disposizioni per il rilancio delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.
Oltre al tax credit, ovvero l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali per chi investe in un certo tipo di produzioni musicali (in modo simile a quanto avviene già per il cinema), il decreto convertito in legge contiene un'interessante norma riguardante la semplificazione amministrativa per l'organizzazione di eventi musicali minori.
Tutto nasce dalla petizione #piumusicalive, presentata e fortemente voluta da Stefano Boeri e sostenuta dal ministro Massimo Bray, per l'approvazione di una legge che potesse favorire la musica dal vivo così come nel Regno Unito è avvenuto con il “Live Music Act”, che ha semplificato l'iter burocratico per gli eventi di musica dal vivo con meno di 200 spettatori entro le ore 23, incentivando le formazioni che si esibiscono “in acustico”.
Ma leggiamo cosa dice il decreto:
«Articolo 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";
b) all’articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio
analogo";
c) all’articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività"»
Il Regio decreto del 1931 stabiliva che per gli spettacoli ed intrattenimento in luoghi pubblici o aperti al pubblico l'organizzatore dell'evento dovesse ottenere la "licenza del questore" a seguito dei relativi iter amministrativi. L'attuale legge stabilisce che questa licenza non è più necessaria per eventi fino ad un "massimo di 200 partecipanti che si svolgano entro le 24 del giorno di inizio" (volendo interpretare in senso letterale il testo, basterebbe iniziare alle 00:01 per suonare tutta la notte...ma probabilmente non era questa l'intenzione del legislatore). Per tali eventi sarà sufficiente una "segnalazione certificata di inizio attività".
Cosa cambia dunque in concreto?
La domanda - che sorgerà spontanea a chiunque organizzi un evento di questo genere e che finora nessuno ha affrontato con chiarezza - è infatti la seguente : benissimo, non serve più la licenza ma quindi cosa dobbiamo fare? come facciamo ad ottenere questa certificazione?
Il testo del decreto fa riferimento ad una "segnalazione certificata di inizio attività" (cosiddetta SCIA) che va richiesta allo sportello unico attività produttive. Tale segnalazione, quando tiguarda operatori di attività non sottoposte a regime autorizzatorio si può presentare online dopo essersi registrati sul sito del comune. Questo è il sito: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=mun_ii_str_ammunit_suap.wp
Siamo andati allo Sportello Attività Produttive di Roma per chiedere se anche per l'ottenimento della certificazione che qui ci interessa sarebbe bastato fare richiesta online, o se era necessario recarsi presso lo sportello del comune di riferimento, ma per ora i funzionari hanno fatto spallucce. In ogni caso stiamo cercando di informarci nel dettaglio, e vi aggiorneremo al più presto sugli sviluppi.
Facciamo comunque presente che il decreto convertito nulla dispone per quanto riguarda i diritti d'autore che continueranno a dover essere corrisposti alla SIAE, né sulla famosa questione del borderò sollevata dal nostro precedente articolo.
Vi invitiamo a restare aggiornati sul Blog di Patamu (anche iscrivendovi alla newsletter qui al lato) per la seconda parte, che conterrà indicazioni pratiche su come ottenere la SCIA ("segnalazione certificata di inizio attività") nel caso in cui si rientri nelle condizioni indicate dal decreto.
Astrid Wiedersich Avena