L’ex-ENPALS
L’ENPALS - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori di Sport e Spettacolo si prefigge come obiettivo quello di consentire agli artisti di usufruire di un vitalizio, quando l’avanzamento dell’età non permetterà loro di poter svolgere normalmente la propria attività lavorativa. Dal 1°gennaio 2012 l'ENPALS è confluito nell’INPS. L’inquadramento previdenziale è obbligatorio, anche in assenza di retribuzione, ed individuale. Nel caso quindi di un gruppo musicale, tutti gli elementi del gruppo devono essere iscritti all'ENPALS. È tenuto ad attivare il procedimento di iscrizione il primo datore di lavoro del musicista. I servizi della gestione ex-ENPALS sono gratuiti e possono essere gestiti in via telematica, accedendo all’area Prestazioni e Servizi / Denuncia e versamento dei contributi ex ENPALS del sito dell’Inps www.inps.it.Nel caso di un’esibizione pubblica, gli adempimenti ENPALS a cui è tenuto il datore di lavoro (nella maggior parte dei casi il gestore del locale dove avviene l’esibizione o l’organizzatore) sono generalmente due:il versamento della contribuzione Enpals e la richiesta del certificato di agibilità.
L’obbligo contributivo e informativo grava sempre sul datore di lavoro che è il responsabile in via esclusiva del versamento, anche per la quota a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore. Il versamento deve essere fatto entro il giorno 16 del mese successivo all’esibizione tramite modello F24.
Il certificato di agibilità è un documento obbligatorio che autorizza l’organizzatore a far agire i lavoratori dello spettacolo nei locali adibiti, in relazione ad un singolo evento o ad una serie di eventi. La richiesta deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione dal datore di lavoro che ne ha anche l’obbligo di custodia e di esibizione in caso di richiesta da parte di funzionari incaricati dell'accertamento.
Nel caso in cui il gestore non assuma direttamente gli artisti, ma ricorra a gruppi legalmente costituiti in impresa, ad esempio una cooperativa, o a musicisti lavoratori autonomi con partita Iva, l'obbligo dell'agibilità ricade sulla cooperativa o sul musicista “autonomo”. Il gestore in questo caso è però tenuto a verificarne il possesso, in quanto in caso di controlli, se il certificato non fosse stato fatto, egli stesso rischierebbe una sanzione pecuniaria. Il certificato di agibilità va richiesto obbligatoriamente anche quando la natura del rapporto di lavoro è gratuito o di tipo amatoriale o dilettantistico. In questo caso non sono dovuti i contributi obbligatori per assenza di retribuzioni dichiarate.
Sono esenti dal certificato di agibilità ENPALS e dal versamento dei contributi le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche eseguite da giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, pensionati di età superiore a 65 anni e soggetti che si esibiscono dal vivo e versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, laddove percepiscano, per le esibizioni, una retribuzione annua lorda non eccedente l’importo di 5000 euro.
Gli oneri fiscali
Dal punto di vista fiscale e tributario, i musicisti che suonano saltuariamente in favore di uno o più committenti possono far rientrare i compensi per le loro prestazioni nella categoria delle collaborazioni occasionali, a condizione che il totale delle singole prestazioni non superi la soglia dei € 5.000,00 annui lordi e che la prestazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare. In questo caso l’artista sarà tenuto ad emettere una ricevuta o quietanza attestante l’avvenuto pagamento per la prestazione svolta, contenente i dati personali del musicista e del committente e tutte le indicazioni della prestazione (durata, compenso, ritenuta d’acconto), data e firma.
Nel caso del compenso per la cessione diritti d'autore, questo è regolato in modo analogo al rapporto di collaborazione occasionale, cioè si applica una ritenuta del 20% che l'organizzatore dell'evento dovrà versare al fisco utilizzando il modello F24. La differenza però rispetto alla collaborazione occasionale è che la base imponibile è il 60% per gli under 35 e il 75% per gli over 35.
Entrambe le ritenute vanno versate dai datori di lavoro entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che le hanno effettuate.La certificazione va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. ali redditi andranno inseriti, nell’atto della dichiarazione dei redditi, in “redditi diversi“ e concorreranno alla determinazione del reddito complessivo, con la possibilità di detrarre le spese sostenute per eseguire la prestazione, solo se documentate.
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