Il borderò
Le pubbliche esecuzioni includono tutti i casi in cui i brani musicali siano eseguiti in pubblico, sia dal vivo sia mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive (TV, radio, Hifi), sia che siano manifestazioni gratuite sia a pagamento. L’organizzatore o il responsabile dell’evento musicale deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il bordereau, detto colloquialmente borderò, ovvero il programma di tutte le opere effettivamente eseguite o riprodotte durante la serata, indicando titolo e autore. Il programma musicale costituisce, infatti, il documento utilizzato per calcolare e attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l’utilizzazione delle opere musicali.
In caso invece di esecuzione pubblica di opere di autori non iscritti alla SIAE, o di opere di pubblico dominio o comunque non depositate presso alcuna collecting, non è necessario compilare il borderò. Su questo punto in passato è sorto un ampio dibattito. Dalle informazioni diffuse dalla Siae infatti sembrava che anche per le opere di pubblico dominio o di autori non iscritti alla SIAE, si dovesse compilare il borderò e versare anticipatamente delle somme a titolo cautelativo dal quale la Siae tratteneva gli importi per i diritti di ufficio. L’unico riferimento normativo indicato a sostegno di questa prescrizione è però l’art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore, che risulta implicitamente abrogato perché facente riferimento ad un articolo del diritto demaniale, integralmente abrogato quasi 20 anni fa. Caduto il riferimento normativo tale prescrizione risulta contenuta solo nello statuto e nel regolamento generale SIAE, che però non sono norme dello Stato bensì norme interne e pertanto rivolte solo agli associai.
In conclusione, quindi, nel caso di esecuzioni pubbliche di opere di autori non iscritti alla Siae non è necessario comunicare alla SIAE il programma musicale né versare a quest’ultima alcuna somma preventiva. L’autore non iscritto alla SIAE è libero di gestire autonomamente il proprio diritto d’autore, o di rivolgersi a servizi alternativi alla SIAE, come il nostro servizio per la riscossione delle royalties Patamu LIVE.
Il cachet e il diritto d’autore
Il cachet è il compenso per la prestazione effettuata e per la presenza all’evento. L’importo deve essere quindi corrisposto a tutti i componenti del gruppo a prescindere dalla loro qualifica di autori o semplici esecutori. Nella quantificazione del cachet devono essere considerati diversi fattori ad esempio la durata del concerto, le spese sostenute per raggiungere la location, la numerosità della formazione che si esibisce e gli impegni già assunti e pianificati.
Il cachet non ha nulla a che fare con i diritti d’autore, che vengono pagati - attraverso una collecting come la SIAE o un servizio come Patamu Live - all’autore per il suo lavoro di creazione delle opere.
Nel prossimo post parleremo di ex-Enpals e oneri fiscali. Stay tuned!
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