Giovedì, 29 Agosto 2013 21:35

Quando la SIAE obbliga a compilare il borderò in base alla legge (abrogata). In evidenza

Scritto da  Adriano Bonforti
Il programma di esecuzione musicale SIAE Il programma di esecuzione musicale SIAE Copyright SIAE

NOTA IMPORTANTE:
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L'articolo ovviamente è pubblicato con licenza Creative Commons CC-BY-NC-SA, condividete, modificate, remixate! E' sufficiente che ci citiate come autori, mettiate un link a questo articolo e ci informiate della pubblicazione, a noi fa solo piacere ;)

Segnaliamo infine la petizione per chiedere alla SIAE chiarezza sulla questione del borderò. Vi preghiamo di firmarla numerosi e di condividerla :)

Grazie ancora e buona lettura.


La SIAE vuole che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, sempre e comunque, si compili un borderò. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento per le esecuzioni di musiche di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE), anche se, appunto, eseguono brani non tutelati?


La nostra conclusione è che non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAE. Non solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l'obbligo per tutti di pagare il borderò, fa riferimento all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato. Se avrete la pazienza di seguirci - come diceva Marcorè-Alberto Angela - in questo articolo vi spiegheremo per filo e per segno come siamo arrivati a questa conclusione.

Per i non addetti ai lavori: quello che viene chiamato affettuosamente borderò è il temuto foglio visibile ad inizio articolo, sul quale va appuntato il programma musicale eseguito durante una serata. Assieme al borderò va pagato un compenso alla SIAE, che poi lo ripartirà agli artisti iscritti alla SIAE la cui musica è stata eseguita in tale serata. Il borderò va compilato tassativamente ogni volta che viene eseguito un brano, sia dal vivo che tramite supporti, (anche se per semplicità, qui ci limiteremo a parlare della musica dal vivo), pena multe salatissime e denunce penali.

Il borderò, la cui compilazione in qualsiasi evento dal vivo porta alla SIAE un volume di entrate non indifferente, può essere invalidato nella sua totalità nel caso in cui anche un solo campo venisse compilato in modo scorretto, cosa che avviene piuttosto di frequente data la sua complessità. Capita dunque spesso che i borderò vengano scartati dal procedimento di ripartizione anche se il permesso è stato pagato regolarmente. in tal caso i proventi della serata non vengono ripartiti tra gli artisti le cui musiche sono state eseguite durante la serata ma versati in un deposito e possono anche finire per essere ridistribuiti, secondo complessi principi di ripartizione, ad artisti le cui opere nella serata non sono neanche state eseguite.

L'obbligo di effettuare un versamento economico alla SIAE può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento quando si esegue musica di di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE)?

Andrea Caovini, musicista, se lo è chiesto, ed ha chiesto alla SIAE il preciso riferimento normativo che giustificasse questo obbligo, ricevendo risposte vaghe, incomplete ed ambigue. Qualche giorno fa Andrea ha scritto per noi un interessante e seguitissimo articolo sul tema del borderò, in cui ha riassunto la sua avventura con la SIAE (per altro già da lui estesamente coperta sul suo blog, nel post Siae MonAmour) .

Essendomi messo a studiare approfonditamente la questione, lo stesso dubbio di Andrea mi ha colto: non è per caso che la SIAE stessa non sa in base a quali leggi impone certe regole? Non è per caso che - magari - obbliga gli artisti a compilare il borderò quando invece, in base alle leggi da lei stessa citate, non potrebbe farlo? Mi sono dunque messo a spulciare leggi ed articoli, con il prezioso sostegno dell'Avv. Astrid Wiedersich Avena (studio De Tullio & partners) , che collabora con Patamu. In questo post trovate le conclusioni di questa ricerca, per certi versi sorprendenti (ma, pensandoci bene, neanche troppo). 

La domanda chiave a cui dare risposta era: "Da quale norma si evince che la compilazione del programma musicale è obbligatoria per ogni esecuzione, anche non protetta?". Vi a
nticipiamo subito la nostra conclusione: non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAENon solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l'obbligo per tutti di compilare il programma musicale e rivolgersi all'ufficio riscossioni prima dell'esecuzione musicale di qualsiasi genere, fa riferimento all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato.
Andiamo per gradi.
Sul sito della SIAE, nell'apposita pagina "Programmi Musicali" (clicca qui) si legge che:

"Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei "Permessi di esecuzione" rilasciati dalla SIAE.
Il Programma musicale riporta l’elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento - dal vivo o con strumento meccanico - e costituisce il documento base utilizzato per attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l’utilizzazione delle opere musicali.
Le infrazioni nella compilazione del Programma Musicale comportano per l’organizzatore dello spettacolo o intrattenimento l’applicazione delle penali previste dal Permesso di esecuzione e per gli associati alla SIAE che firmano il Programma l’applicazione di sanzioni disciplinari. La falsificazione del Programma Musicale può configurare ipotesi di reato."

Continuando a leggere la pagina si scopre anche che: "il Programma Musicale deve essere compilato e firmato dall’esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE, dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore), da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all’esecuzione."  Da cui deduciamo che l'ipotesi che esistano esecuzioni in cui partecipino solo artisti non associati SIAE non è neanche contemplata! 
Dulcis in fundo, ci viene detto che "Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio." Anche qui, l'ipotesi di musiche NON di pubblico dominio ma sulle quali la SIAE non abbia mandato (tutte quelle depositate su Patamu da parte di artisti non SIAE, ad esempio, o tutte quelle rilasciate in licenze libere, o semplicemente quelle composte da artisti non iscritti alla SIAE o ad altre collecting) non sfiora neanche lontanamente la mente di chi ha scritto queste righe. E comunque, come vedremo, anche la richiesta che venga riportata sul borderò l'esecuzione di opere di pubblico dominio non ha più alcuna giustificazione normativa.

Queste incongruenze lasciano spazio ad ambiguità ed incertezze interpretative. In particolare le ultime due frasi da noi evidenziate sembrerebbero chiarire che almeno le opere non depositate in SIAE e non rilasciate in Pubblico Dominio non siano oggetto di queste imposizioni, e quindi in caso di loro esecuzione si sia sollevati da ogni obbligo.
Tuttavia, pesa come un macigno la prima frase, in cui si richiede senza appello la compilazione del programma di tutte le opere effettivamente eseguite, senza fare distinzione alcuna tra le opere SIAE, di pubblico dominio, o quelle non depositate. 

Già, ma in base a quale legge la SIAE impone questa compilazione? Sulla pagina si fa riferimento ad una sola legge, l'art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore (ovvero il Regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369) che andiamo dunque a leggere (qui potete scaricare la legge nella versione presentata dalla SIAE, il che come vedremo tra poco non è un fattore irrilevante).

Nella prima parte dell'articolo 51 leggiamo effettivamente righe che sembrano dare ragione alla SIAE:
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. " 

Già, ma perché fidarci della versione di una legge scaricabile direttamente dal sito SIAE, con il logo SIAE stampato sopra?
Cerchiamo così altre versioni della stessa legge in rete, che troviamo qui (Ubertazzi.it), o qui (Medialaw.it).

Mi ci vuole qualche attimo per riprendermi dallo stupore nello realizzare, definitivamente ed inesorabilmente, che la SIAE fa riferimento, nel 2013, ad una legge che inizia testualmente così:
"Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia
Veduta la legge 22 aprile 1941, n. 633 per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
Veduto l’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
Udito il parere del Consiglio di Stato; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la cultura popolare, d’intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l’interno, col Segretario del Partito nazionale fascista, Ministro segretario di Stato e con quelli per l’Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica, per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute; 
Abbiamo decretato e decretiamo:...etc etc"

Iniziamo bene! Dopo aver controllato per scrupolo che il decreto non sia un pesce d'aprile, ci riprendiamo e seguiamo fino al famigerato art.51, il Deus Ex Machina normativo della SIAE, per scoprire che...è stato abrogato! 

Sì, avete capito bene, ma lo ripetiamo: l'articolo 51 del Regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, legge di esecuzione sul diritto d'autore, sul quale la SIAE si basa per imporre la compilazione del borderò per tutte le opere musicali indistintamente, si riferiva all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato abrogato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30).

Detto in altre parole, le pretese della SIAE che anche per opere non SIAE e di pubblico dominio si compili il borderò sono basate su degli articoli legislativi ormai abrogati. La cosa che mi lascia più esterrefatto e pensieroso è: come può essere che la SIAE, l'ente pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore, possa commettere la leggerezza di non verificare che le leggi su cui basa le proprie azioni ed affermazioni siano ancora valide? 

A mio avviso questo tipo di atteggiamento e di attitudine hanno creato negli anni una  zavorra sempre più pesante alla diffusione dell'arte, della musica e della cultura in italia. Se dovesse venire confermato quanto da noi supposto, ovvero che la SIAE si è basata per ben 15 anni su un articolo abrogato, si configurerebbe per la SIAE una grave responsabilità morale per le difficoltà insormontabili che incontra oggi chi vuole fare arte e cultura in italia senza passare per forza attraverso la SIAE.

(Mi viene in mente ora, e magari sarà oggetto di un altro articolo, che anni fa, da studenti universitari, dovemmo pagare la bellezza di circa 300 euro di SIAE per una rappresentazione teatrale di 3 giorni che si sarebbe tenuta...in un'aula della nostra università! Questo perché decidemmo "di fare le cose per bene". Mai è passato in mente al nostro mandatario locale di dirci: "siete ragazzi, è un'università, complimenti per questa iniziativa e andatevene sereni ed in pace"!)

Per concludere: l'unica imposizione alla compilazione del cosiddetto borderò è data da regole amministrative legate ai compiti di ripartizione e di "enforcement" della SIAE, ovvero per capire quali canzoni sono state eseguite e quindi - teoricamente - procedere ad una più equa ripartizione dei diritti d'autore, e per dare alla possibilità ai controllori SIAE di verificare che non siano indicati autori fasulli. Se ad esempio, effettuando un controllo, la SIAE dovesse appurare che i pezzi indicati non corrispondono con quelli eseguiti, verrebbe comminata un'ammenda all'organizzatore della serata. 
Tuttavia, non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo, per l'esecuzione di opere di non iscritti SIAE, a pagare o compilare il borderò. 
Insomma, se siete sicuri al 100% che in una serata non verrà eseguita alcuna musica depositata in SIAE o i cui creatori siano iscritti alla SIAE (attenzione, devono valere entrambe le condizioni!) , fate come il buon Andrea Caovini e chiedete alla SIAE il riferimento normativo che vi obbligherebbe - secondo loro - a compilare il borderò, tenendo bene a mente questo articolo. Se la SIAE dovesse riferirsi, nuovamente, ai riferimenti normativi di cui vi abbiamo parlato, siete liberi di non compilate il borderò in quanto sono stati abrogati. Di fronte a ciò che la SIAE appoggiandosi a regole non chiare, iniziamo a pretendere che ci diano i riferimenti normativi veri, ed a rispondere con le carte alla mano: intestardiamoci!

[Edit:
Una doverosa precisazione: questo articolo non vuole essere uno strumento per permettere ai gestori di risparmiare tout court, ma semmai un modo per informare e tutelare gli artisti. I soldi spesi dal gestore del locale non arriverebbero mai, ovviamente, agli artisti non iscritti alla SIAE (ed anche per gli artisti iscritti SIAE, ammesso che il borderò sia compilato perfettamente, spesso potrebbe arrivarne solo una piccola parte). Quindi, se l'artista non è iscritto alla SIAE e lui o il gestore sono ben informati, possono accordarsi direttamente in modo che i soldi risparmiati dal gestore, o una parte di essi, possano ad esempio andare ad integrare direttamente il loro cachet per la serata, in modo che venga veramente corrisposta loro una quota anche per il loro diritto d'autore, senza alcuna intermediazione, cosa permessa dalla legge.

Ancora una precisazione: se vi chiedete se con questo articolo vi stiamo garantendo che da domani, se non siete iscritti alla SIAE e decidete di non pagare più il borderò, la SIAE non si opporrà, purtroppo non abbiamo una risposta certa. Sappiamo che la reazione della SIAE può variare, anche di molto, di luogo in luogo. Quello che stiamo dicendo è che le leggi su cui si appoggia ufficialmente la SIAE per giustificare alcune delle sue richieste sembrano non essere valide, e che sarebbe ora di fugare ogni ambiguità sul tema, chiedendo alla SIAE regole di applicazione (e motivazioni legali) certe e non lasciando più il tema in balia dell'arbitrarietà di scelta del mandatario locale. Vi promettiamo, in ogni caso, che continueremo ad approfondire la questione. Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter (dalla colonna a destra) per restare informati sul tema.

A questo proposito segnalo un Articolo dell'Avv. Angelo Greco, antecedente al nostro, ed un articolo Avv. Simone Aliprandi scritto a seguito della lettura del nostro articolo. Entrambi possono risultare utili. Per completezza vi invito anche a leggere la risposta dell' Avv. Simone Aliprandi ad una domanda simile sulla sua rubrica "Chiedilo all'Avvocato" dedicata alle questioni giuridiche musicali su Rockit.
]

Sperando che siate riusciti ad arrivare al fondo di questo lungo ma importante articolo, vi ricordo che siamo a vostra disposizione attraverso lo spazio commenti qui in basso, atraverso il Forum ed attraverso i nostri consulenti legali per rispondere ad ulteriori vostri interrogativi sul tema ed a completare o migliorare l'articolo con nuove informazioni che dovessero emergere o con nuove segnalazioni.

Segnaliamo anche la petizione per chiedere alla SIAE chiarezza sulla questione del borderò. Vi preghiamo di firmarla numerosi e di condividerla :)

Vi invito anche a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE, in cui erano emerse dinamiche simili. 
Vi invito anche a sostenerci per restare aperti (siamo a rischio chiusura) e poter avere le risorse per approfondire ulteriormente queste questioni http://www.patamu.com/crowdfunding

Grazie, e buon intestardimento a tutti!

Adriano Bonforti
(consulenza legale Avv. Astrid Wiedersich Avena)

Letto 146811 volte Ultima modifica il Martedì, 24 Settembre 2013 16:20

36 commenti

  • Link al commento Domenica, 27 Ottobre 2013 06:07 inviato da Paolo Paroli

    Ciao e buongiorno atutti...sono un ex della SIAE ed ho costituito un gruppo su facebook contro gli usi ed abusi che certi personaggi in SIAE permettono...chiunque sia interessato mi contatti pure al seguente link....li inoltre ci sno tutti i recapiti del gruppo!!! NON SIAMO LA SIAE...ma un GRUPPO che costituira' un ASSOCIAZIONE per la tutela sulle NON TRASPARENZE di alcuni personaggi in SIAE https://www.facebook.com/GruppoAppartenentiAgliAccertatoriSiae
    PARTECIPATE TUTTI...VI ASPETTIAMO PER LE TUTELE ED I DIRITTI DI TUTTI CON TRASPARENZA E RISPETTO DELLE REGOLE !

  • Link al commento Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:55 inviato da enrico de palma

    Io nn sarei un musicista,anche se ho imparato ad ascoltare le note che viaggiano intorno a noi.So riprodurre e so inventare..Sono un artista..beh si..ecco uscire una marea di info su come c va di adattare la forma al contenuto.Per chi e' musicista,nn e' importante far ridere o far piangere,l'importante e' poter lavorare..Il resto del lavoro lo fa l'artista.Come musicista in Italia, devi fare strade che esentano le normali dinamiche delle familglie dei nostri amati italiani.Per questo i musicisti sono socialmente tra la veglia di essere professionisti o cicale dell'estate,a cui piace rallegrare, ma poi vengono escusi quando si tratta di dividere i profitti e i traguardi sociali-morali-economici di una soceta'.Come mai?Assicuro lor lettori che apporto tali cospique affermazioni,in base all'esperienza di aver mosso i passi interculturali e assaporando i nostri vicini latini-slavi-francofoni e anglosassoni durante un percorso itinerante che ha assorbito il mio tempo, per un terzo in vitanaturaldurante,in modo continuo e negligente.Questo percorso,trova ora spazio e APPARTENENZA in una neo band che trova gli stessi spunti e interessi di tutti:Pagare i musicisti e divertirci.Le ragioni sono sperimentali...ho trovato dei nessi logici nei quali conveniamo con l'intera comunita'.Dobbiamo solo cercare di trovare rappresentanti per esporre alle democrazie d'ordinanza, l'aspetto utile di elevare lo status sociale del musicista.Se io o il padre e tutti gli interessati ,giriamo per le vie del centro,locali,cerimonie,eventi,feste e festivalli ,siamo soggetti a tasse..Gli organizzatori a pagare la S.I.A.I.Quanto?Euro piu' euro meno, in ugual misura del casche' che prevede rimborso spese(benzina per prove e concerti-usura strumenti-vitto durante le ore di lavoro e di preparazione degli spettacoli e chissa'...magari se fumo anche le paglie ..Il gestore cosi' si trova 2 band da pagare:una fantasma e una frustrata(scherzo,impiego la salute per cio' che mi avvince e da soddisfazione).Di conseguenza nn ci sono come nel resto del sottoelecato frangente d'Europa(1 Irlanda- Inghilterra-Germania 2 Paesi bassi e Balkani 3 Francia e Spagna 4 Italia)...luoghi d'aggragazione dove la figura del musicista e' aggregata ,non come una presenza straordinaria di una serata una tantum,ma comunemente partecipe in forme attive negli ambienti di ritrovo.Cosa cambia?Piu' ragazze sudate a ballare,piu' vendita di bevande...una F_._._._._._ terapia contro la depressione;La depressione e piu' diffusa di tutte le malattie del mondo occidentale messe insieme.I farmaci piu' venduti al mondo sono l'antidepressivo e l'ansiolitico.Riassumendo in due punti:piu' soldi nelle casse,piu' gente che si diverte.I musicisti devono trovare il modo di evadere dai Bordero' o la S.I.A.I deve avere una cospicua parte dei profitti, ma nn tassare come se fossimo aziende.Noi vendiamo il cuore!
    circa un'ora fa · Mi piace

  • Link al commento Brian Pirrone Lunedì, 16 Settembre 2013 11:37 inviato da Brian Pirrone

    Non ci capisco niente di articoli di legge, casomai vi ricontatterò. Grazie

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:43 inviato da Team Patamu

    Ci scusiamo per la cancellazione accidentale di alcuni commenti. Molti di essi sono già stati recuperati, cercheremo di recuperare anche i commenti mancanti il prima possibile. Se avete scritto un commento e non lo vedere più apparire, potete segnalarcelo o reinviarcelo.
    Ci scusiamo per il disagio, il team di Patamu

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:41 inviato da Simone Aliprandi

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Giovedì, 05 Settembre 2013]

    per coloro che hanno scritto "ho verificato ma l'articolo non risulta abrogato": considerate che si tratterebbe di ABROGAZIONE IMPLICITA. Il tutto è ben spiegato e argomentato nel mio articolo già citato che vi invito a leggere. http://business.laleggepertutti.it/2407_la-controversa-questione-del-bordero-siae
    Inoltre considerate che, oltre ad esserci questo aspetto molto sottile dell'abrogazione implicita, c'è il fatto che il diritto d'autore è una materia molto di nicchia, quindi non è così improbabile che anche le banche dati legislative più autorevoli sia siano lasciate sfuggire una svista (o anche semplicemente abbiano presa per buona la versione del regoalmento diffusa da SIAE).

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:39 inviato da Astrid Wiedersich Avena

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Caro signor Pulcini,
    Andrea Caovini e Adriano Bonforti hanno già risposto a molti dei suoi rilievi, ma voglio fare alcune precisazioni.
    L'articolo che qui commentiamo è nato dall'esigenza di approfondire l'esperienza raccontata dal Sig. Caovini, a cui è stato chiesto di corrispondere un pagamento alla SIAE con riferimento all'esecuzione di opere di autori NON associati alla SIAE.
    Da qui la legittima domanda se cio', ai sensi di legge, fosse effettivamente dovuto. (Se lei decide di pagare il commercialista senza farsi domande è affar suo, altri cittadini si prendono - fortunatamente - la responsabilità di non accettare tutto acriticamente ma di informarsi sui loro diritti).
    Siamo dunque andati all'apposita sezione sul sito della SIAE, dove si legge "Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto" . come se fosse un obbligo ERGA OMNES e non soltanto quando siano eseguite opere di associati SIAE. Quale base giuridica per tale pretesa viene indicato l'articolo 51 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore. Bene, apriamo questo regolamento.
    Se lei, come immagino, ha avuto modo di leggerlo, avrà notato che ogni articolo si riferisce ad un corrispondente articolo della legge sul diritto d'autore. L'articolo 51 si riferisce all'articolo 175 che è stato abrogato nel lontano 1996. Secondo le regole generali di diritto, quando una norma primaria viene abrogata (nel nostro caso l'articolo 175 della Legge sul Diritto d'Autore) la norma secondaria di esecuzione ne segue le sorti, nel senso che è da considerarsi implicitamente abrogata. Dello stesso avviso sembra essere l'opinione del Prof. Ubertazzi, uno dei massimi esperti di diritti d'autore, che nel codice del diritto d'autore lo considera abrogato. Se ci fosse un'altra legge che ha "tenuto in vita" il contenuto di detto articolo sarebbe opportuno che fosse menzionato dalla SIAE al posto del citato articolo che - a mio avviso - è da considerarsi travolto dall'abrogazione dell'articolo 175 della Legge sul diritto d'autore.
    Un ultimo appunto: aprendo la sezione ''biblioteca giuridica' sul sito della SIAE si legge che "i testi di legge sono riportati nella versione aggiornata alla data indicata nello stesso testo e, di norma, con citazione dei soli provvedimenti di modifica intervenuti nell'ultimo anno. Tali testi hanno mero scopo informativo, senza alcun carattere di ufficialità."
    Direi che verificare sia dunque legittimo.
    Un caro saluto,
    Astrid Avena
    P.s. non intervengo sulla questione da lei sollevata sull'articolo 59 Regolamento Generale SIAE in quanto il regolamento è rivolto unicamente agli associati SIAE. Il nostro articolo verteva - come già chiarito - su opere fuori dal repertorio SIAE. Si cercava di chiarire se vi fossero anche in tal caso norme di carattere generale a imporre la compilazione del borderò e i relativi pagamenti.

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:37 inviato da rodolfo

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    io diversi anni fa a Brescia ho organizzato parecchi concerti di artisti emergenti non iscritti alla siae : andavo all'ufficio siae a chiedere il permesso, comunicavo che gli artisti non avrebbero suonato brani tutelati e mi veniva rilasciato il permesso gratuito o forse - non ricordo bene - con un piccolissimo contributo. D'altronde, la siae ha comunque il diritto-dovere di verificare che i diritti dei suoi iscritti non vengano infranti, pertanto secondo me una comunicazione andrebbe sempre fatta

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:36 inviato da Stefano Galli

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Argomento interessante, per chi si occupa di diritto d’autore, anche io me ne occupo, da avvocato.

    Credo che occorra tener presente anche altri aspetti:
    1) Che succede nel resto degli Stati membri UE? Perché l’Italia non vive nell’isolamento. Ovvero: come si “colletta” quanto maturato nelle esecuzioni in pubblico per dire in Francia o nel Regno Unito?
    2) Esiste qualche norma di gerarchia comunitaria (quindi sovranazionale) cui fare riferimento?
    3) Se nulla si dice in ambito comunitario, ci sono riferimenti in trattati internazionali?
    4) Si è considerato se sia – effettivamente – utile considerare abrogata la norma regolamentare?
    Ciò posto, nemmeno quello che “dice” SIAE potrebbe essere la parola definitiva.

    Grazie per l’attenzione per questo che, evidentemente, NON è un parere, ma un possibile altro approccio se dovessi occuparmi della questione.

    Stefano Galli

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:35 inviato da sauro

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Purtroppo la vicenda è troppo complessa e non son direttamente interessato ma tanti anni fa organizzavo eventi; avevo così la spada di Damocle SIAE sopra. Ho chiesto tante volte a chi poteva fare qualcosa per cambiare la normativa, o abolire la SIAE; parole al vento.
    Allora era così: l'80/90% degli incassi SIAE andava all' 'organizzazione' . Succedeva per es. che un gruppo che fa musica tradizionale, quindi senza autore SIAE, quando eseguiva musica tradizionale registrata nei propri CD doveva pagare la SIAE ma poi non gli ritornava niente dalla SIAE! Pazzesco! Se poi c'era stata una cena, pagavi ancora di più. Ma cosa c'entra la cena con gli autori?
    Dove vanno tutti questo soldi se la SIAE è sempre in commissariamento (mi sembra che sia ancora in questo stato)?

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:34 inviato da Andrea Caovini recupero commento

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidantale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Sig. Luigi, mi vedo costretto a dire che è lei a questo punto a fare un po' di confusione e ad essere fuorviante. Ho riletto con attenzione tutti i nostri interventi ed è evidente che a parte l'articolo che lei aveva frainteso sul quale possiamo smettere di discutere in quanto nessuno ha chiesto nulla sulla ripartizione dei diritti, argomento lontanissimo dal tema che invece viene trattato, lei continua ad eludere il centro del discorso: nell'articolo che lei critica tanto si dice che il regolamento SIAE e la legge del 1941 NON parlano mai del caso di autori che (secondo la stessa legge) decidano di difendere da soli il proprio diritto o delegarlo ad altri, quindi il regolamento SIAE esclude eccome alcune importanti casistiche e non mi spiego perché lei continui a negarlo davanti a questa evidenza. In seconda istanza le dico che sul sito SIAE, se avesse avuto modo di approfondire così tanto i suoi studi sul diritto d'autore che a questo punto da qualche parte appaiono deficitari, avrebbe letto questo paragrafo:

    "La beneficenza è un atto di liberalità e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno.
    Tuttavia, la legge sul Diritto d'Autore (art. 15 bis L. 633/41), prevede che agli autori spetti un compenso ridotto quando l'utilizzazione delle loro opere avvenga “nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché /le esecuzioni o le rappresentazioni siano/ destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”, va da sé quindi che in caso di beneficenza è possibile ottenere trattamenti diversi, per quanto non se ne ravvisino i casi nell'esempio citato da Trixy. Per quanto riguarda il commercialista, se lei paga senza fare troppe domande mi dispiace che lei già ne abbia uno, perché mi sarei proposto volentieri io... Distinti saluti. Andrea Caovini, autore non iscritto SIAE al quale vengono richiesti da detta società adempimenti che non stanno in nessuna norma (giusto per capire che anch'io un po' di esperienza e studi in materia li ho fatti e che mi piace approfondire per comportarmi nel modo giusto, non nel modo che mi si ordina o nel modo più conveniente).

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:32 inviato da Luigi Pulcini

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Ciao Trixy,
    so che può suonare un po' stonato, ma la finalità dell'evento non può giustificare l'esenzione dal pagamento dei compensi dovuti agli autori. Sarebbe come invitare all'evento delle persone (gli autori) e obbligarle a versare delle precise somme di denaro (i compensi per l'esecuzione pubblica dei loro lavori), anche contro la loro volontà. Un autore potrebbe non essere d'accordo con le finalità dell'evento, per quanto solidaristiche e umanitarie.

    Quanto al lapidario "cambia spesso un po' tutto", è vero quanto è vero che le leggi si evolvono, spesso rapidamente. Pensa alla legislazione tributaria! Anche in quel caso, tu paghi quello che il commercialista ti dice che devi pagare, senza fare troppe domande.

    Comunque sul sito della SIAE, nella sezione dedicata alla legislazione in materia, si trovano molte informazioni a riguardo.

    [Edit Adrienlibre:
    Caro Luigi, non suona stonato, è stonato. Ferma restando la validità di quanto da te affermato (un autore non può essere obbligato a contribuire alla beneficenza rinunciando ai suoi compensi), è vero però anche l'altro rovescio della medaglia: SE un autore VUOLE partecipare alla serata di beneficenza, NON PUO' rinunciare ai suoi compensi, la SIAE glielo impedisce. Un anno fa, durante un importante convegno, ho raccolto la testimonianza di noto artista, iscritto alla SIAE, che non ha potuto rinunciare alla riscossione dei compensi per il diritto d'autore per la pubblicazione di un suo disco creato totalmente per beneficenza. Anche se un autore particolarmente zelante riuscisse a calcolare a fine anno la percentuale del suo compenso dovuta alla vendita del disco benefico e devolverla in beneficenza, si tratterebbe solo di una parte (spesso minima) del contributo effettivamente versato, in quanto la SIAE trattiene sempre una quota significativa per quote di gestione. Ciò è assurdo. Ancora più assurdo è che si dia la cosa per buona, e la si accetti con remissione come se il regolamento generale fosse intoccabile. Qui va di mezzo anche la dignità degli artisti di poter affermare qualcosa che corrisponda al vero. Se dico che tutto il ricavato va in beneficenza, ma poi la SIAE mi obbliga a riscuotere compensi per passaggi radio e TV vendite del disco, dove va la mia dignità di artista? La questione per me è seria, molto seria. E grave, molto grave.
    ]

  • Link al commento Domenica, 08 Settembre 2013 00:31 inviato da Charlie

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidantale: post originale del Mercoledì, 04 Settembre 2013]
    La SIAE, come dice bene l'articolista è un ente pubblico economico. detti enti “economici”, pur svolgendo funzioni pubbliche, agiscono con criteri di impresa industriale e sono regolati da norme di diritto privato. Che la SIAE sia un Ente pubblico “economico”, l'ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia questa definizione ancora non è presente in una norma di legge. Ciò ha creato nel tempo, anche ultimamente, delle errate applicazioni normative.

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 23:13 inviato da Trixy

    Nel locale in cui lavoro e stata organizzata una serata di beneficenza e si e dovuto pagare tutto comunque e senza sconti! Ha pagato il locale, ma quei soldi li potevano raccogliere per scopi migliori.
    Inoltre avevo provato a chiedere un manuale o qualcosa in cui leggere cosa bisogna fare in determinati casi, ma mi è stato detto che il manuale non c'e perche "cambia spesso un po' tutto"
    In pratica dovremmo pagare quello che dicono loro senza nemmeno sapere perche paghiamo.

    [Edit Adriano:
    Cara Trixy, concordo assolutamente con te sull'assurdità di quanto da te riportato. La cosa ancora più assurda è che ANCHE SE un autore SIAE volesse concedere l'uso gratuito delle sue opere di ingegno non potrebbe farlo, perché la SIAE glielo impedisce.
    ]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 17:52 inviato da Luigi Pulcini

    Caro Andrea, ho solo sottolineato che la SIAE non esclude alcun caso, come invece l'articolo vorrebbe far credere con l'errata deduzione che ho già riportato.
    La SIAE impone soltanto dei comportamenti ai propri associati, ma questo non implica che per chi non lo sia venga esclusa la possibilità di compilare un programma musicale, men che meno di esibirsi in pubblico.

    Oltretutto, come già testimoniato da altri utenti qui sopra, dimostrando di eseguire solo brani non tutelati, la SIAE non è dovuta.

    Invito nuovamente a leggere il Regolamento Generale SIAE, per evitare di fare ulteriore confusione.

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 17:51 inviato da walter b.

    Ottimo articolo, grazie!
    Non è facile fare chiarezza quando si ha a che fare con la SIAE, tenuto anche conto che la maggior parte degli uffici non sono gestiti direttamente dalla SIAE, ma da mandatari che operano con molta autonomia - che non di rado si trasforma in arbitrio - e con diversissimi gradi di efficienza, competenza, sensibilità tecnico-giuridica-amministrativa.
    Non è infrequente trovare mandatari disposti a contrattare su obblighi e oneri, ma non è neppure infrequente trovarne di rigidissimi che ancora pretendono documenti in quadruplice copia rigorosamente tutte manoscritte!
    Io per evitare rogne - e in attesa che un parlamento meno codino si decida finalmente a fare chiarezza in questo campo - quando nel mio locale suonano autori - SIAE o NON siae non importa, ad esempio può esserci un gruppo in cui uno solo è iscritto, ma con pezzi depositati per altri progetti - MA, ciò che importa, con pezzi NON depositati alla SIAE, compilo comunque il borderò integralmente, e vi allego un'autodichiarazione degli autori che certifica che i pezzi NON sono tutelati in quanto non depositati.
    In quei casi il mandatario, che comunque verifica nei suoi database e in quelli di società omologhe di altri paesi, nulla mi fa pagare.
    Altra cosa che gli uffici tendono a non dire, è che il compenso non è dovuto, oltre che alle musiche in pubblico dominio, nemmeno per le composizioni improvvisate (tipo jazz, musica contemporanea, sperimentale, poetry slam, hip hop ecc..) né per le composizioni di musica popolare (dunque di autore ignoto: la tammuriata, bella ciao, ecc..).

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 14:41 inviato da scolozzi giuseppe

    sono un' membro di un ' associazione italiana in svizzera che ha organizzato ed organizza molti eventi maggiormente culturali, ci hanno imposto di pagare la SUISA diritti d' autore etc. perché hanno risposto anche la cultura si paga, naturalmente non sono daccordo su questa tassa anche perché dette manifestazioni sono ricreative culturali e non a scopo di lucro, anche se si fa pagare una piccola entrata
    scologiuseppe

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 13:43 inviato da Gioacchino De PAdova

    Eseguo quasi sempre musica non tutelata, perchè di autori antichi ed eseguita utilizzando manoscritti o stampe antiche. In questi casi NON SI DEVE NULLA ALLA SIAE. Il più delle volte comunico all'ufficio di zona le circosanze dell'esecuzione via fax (quando ce l'hanno, perchè spesso gli agenti SIAE hanno l'ufficio in casa loro...!) e li invito a venire a verificare (mai successo). Altre volte compilo il borderò indicando chiaramente nomi degli autori e caratteristiche delle partiture utilizzate. I meccanismi di ripartizione dei diritti SIAE sono una delle cose più scandalose del mondo dello spettacolo.

  • Link al commento Andrea Caovini Martedì, 03 Settembre 2013 13:28 inviato da Andrea Caovini

    Signor Luigi Pulcini, in ogni suo intervento leggo che parla di doveri degli associati, ma il problema che si affronta è proprio quello dei NON associati che eseguono musica NON tutelata, forse non capisco io ma mi pare che anche nel suo primo intervento dove si vuole evincere che la SIAE non esclude alcuna casistica dimostri invece che il regolamento SIAE esclude proprio questa di casistica mettendo sempre in risalto l'essere associato e l'utilizzo di opere protette. Mi scusi se non è così e non ho capito la questione, del resto siamo qui per confrontarci... Cordiali saluti.

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 11:24 inviato da Luigi Pulcini

    Caro Alessio, mi dispiace di esserti sembrato spocchioso. Poiché il diritto d'autore musicale è una delle mie passioni, mi piace molto semplicemente documentarmi e studiarlo a fondo, prima di fornire a qualcuno informazioni fuorvianti.
    In ogni caso, per quanto riguarda le tue numerose domande:

    «E le "eccezioni" che sarebbero? Chi le decide? Per caso c'è uno che può dire "quel musicista può fare anche tutta roba sua, l'altro invece no"?»

    Anche in questo caso, bastava fare una ricerca con i riferimenti che ho già dato sopra. Ma ti semplifico la vita. Le eccezioni le stabilisce il regolamento generale della SIAE, disponibile sul sito al seguente indirizzo:
    http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_Regolamentogenerale6-11-09.pdf

    Art. 59, comma 3:
    «È fatta eccezione per le esecuzioni:
    a) effettuate in spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori o da complessi bandistici e corali, oppure in spettacoli organizzati esclusivamente per audizione delle opere di un solo compositore o pubblicate da un solo editore oppure cantate o eseguite da artisti autori in spettacoli di arte varia, anche se questi ultimi abbiano luogo in unione a spettacoli cinematografici
    b) effettuate in radiofonia o in televisione. Sono escluse da tale eccezione le musiche di sottofondo e complementari, utilizzate delle trasmissioni di ogni rete di ciascuna emittente radiofonica e telefivia a diffusione nazionale.»

    Il Regolamento stabilisce che l'esecutore associato è libero di eseguire ciò che vuole. Ma, al di fuori delle suddette eccezioni, qualora dovesse eseguire sue composizioni, non gli sarà comunque ripartito più di un quinto dei proventi derivanti dal programma musicale.

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 10:52 inviato da Kikko

    Ciao a tutti! Fino all'anno scorso suonavo in una formazione in cui avevamo brani scritti da noi e registrati con licenza Creative Commons. Quando eseguivamo solo quei brani rilasciavamo un'autocertificazione che affermava che quei brani erano scritti da noi e egistrati con licenza Creative Commons. Così il proprietario del locale non pagava siae.

    [Edit Admin: Perfetto! Infatti così dovrebbe essere, a rigor di logica. Il problema sorge quando il mandatario SIAE locale è particolarmente zelante, conservatore o inesperto rispetto a cosa fare con musiche non SIAE, per cui può arrivare ad imporre la compilazione del programma musicale anche se non potrebbe farlo. A tal proposito consigliamo anche: http://www.laleggepertutti.it/15603_diffusione-nei-locali-di-musica-libera-licenze-creative-commons-non-bisogna-pagare-la-siae-il-caso-jamendo

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 10:23 inviato da Alessio

    Io ho letto tempo fa in un articolo sul Fatto Quotidiano online di un esperto del campo e diceva che per via di quella sentenza si poteva smettere immediatamente di comprare i bollini da mettere sui cd per certificare, come in passato o almeno in teoria la Siae ti diceva che era per quello, che fossero copie originali e non piratate. E che la problematica non ancora risolta era se mai come farsi ridare, da parte di tutti gli addetti ai lavori implicati (dalle etichette alle band singole "amatoriali" ecc.), tutti gli "arretrati" pagati ingiustamente, visto che la sentenza era da intendersi anche "retroattiva", così diceva quel noto esperto nell'articolo sul Fatto.

    [Edit Admin: Alessio, come ti dicevo per ora il bollino va apposto anche su album di non iscritti SIAE. In quell'articolo si parlava di bollini inerenti alle opere video, che seguono una legislazione differente, anche se non era chiarissimo che ci si riferisse solo a quei bollini. Ti invitiamo calorosamente a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE: http://bit.ly/bollinosiae , parliamo anche di questo dettaglio. ]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 10:16 inviato da Alessio

    Dal commento di un utente qui sopra, che mi pare si dia anche molte arie:

    "[...] Questo per una ragione molto semplice: l'art. 51 dello stesso Regolamento Generale limita a un quinto i brani che un associato può eseguire dal proprio repertorio in una serata di semplice intrattenimento musicale (ad esempio, il classico pianobar). Ovviamente sono previste opportune eccezioni, come ad esempio i concerti di un certo artista. [...]"

    Cioè? Uno non potrebbe suonare, se iscritto alla Siae, più di un quinto dei brani totali suonati nella serata che siano suoi, e quindi per il restante dovrebbe fare solo cover di altri?

    Spero di aver capito male...ognuno suona quello che vuole, come farebbero se no tutte le band e musicisti che suonano sempre concerti interi con tutti loro brani e niente cover di altri?

    E le "eccezioni" che sarebbero? Chi le decide? Per caso c'è uno che può dire "quel musicista può fare anche tutta roba sua, l'altro invece no"?

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 10:09 inviato da Alessio

    La Siae non è più monopolista, il mercato è stato aperto, qualcuno non è informato mi sa...

    E poi, "tutte le opere protette, anche non iscritte alla Siae" non vuol dire nulla, proprio perché uno può non volerle proteggere in alcun modo, nemmeno in CC, quindi la Siae non può in quel caso pretendere nulla di nulla.

    [Edit Admin:
    Caro Alessio, purtroppo (a malincuore) occorre fare una precisazione: ad essere stato "aperto" è il mondo dei diritti connessi. Purtroppo per quanto riguarda la SIAE il monopolio è ancora in vigore (per ora). Il che vuol dire che attualmente la SIAE è l'unico ente preposto a poter svolgere attività di intermediazione e riscuotere compensi sul diritto d'autore in Italia. Consiglio la la lettura di: http://aliprandi.blogspot.com.es/2012/12/la-bufala-sulla-fine-del-monopolio-siae.html
    Qui le bad news. Ci sono anche le good news, però. Infatti, il monopolio non vale per l'intermediazione diretta (che è dunque libera: un autore può riscuotere i compensi da sé per l'esecuzione delle sue opere). Inoltre il regime di monopolio non si applica alla tutela dal plagio delle proprie opere od alla consulenza legale sul diritto d'autore e su quali licenze scegliere per le proprie opere (ed infatti questo fa Patamu al momento, tutelando le opere dal plagio e consigliando le licenze di diffusione più adatte, che spesso si rivelano essere le licenze Creative Commons).

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 09:49 inviato da Luigi Pulcini

    Nel presente articolo si legge:
    «"Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato dall’esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE, dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore), da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all’esecuzione." Da cui deduciamo che l'ipotesi che esistano esecuzioni in cui partecipino solo artisti non associati SIAE non è neanche contemplata!»

    Mi permetto di far notare che questa deduzione è assolutamente priva di logica.
    La SIAE non esclude affatto alcuna casistica. L'art. 57 del Regolamento Generale - a cui si fa esplicito riferimento nella sezione E del programma musicale - IMPONE l'apposizione della firma sul programma musicale a ogni associato che prenda (congiuntivo ottativo, indicante eventualità) parte all'esecuzione. Questo per una ragione molto semplice: l'art. 51 dello stesso Regolamento Generale limita a un quinto i brani che un associato può eseguire dal proprio repertorio in una serata di semplice intrattenimento musicale (ad esempio, il classico pianobar). Ovviamente sono previste opportune eccezioni, come ad esempio i concerti di un certo artista.
    Per questo motivo il Regolamento impone che l'associato che abbia - EVENTUALMENTE - preso parte allesecuzione, si identifichi. Ma non impone certamente la presenza di un associato SIAE e, pertanto, non esclude in alcun modo il caso in cui nessuno degli esecutori sia associato alla SIAE, come si è maldestramente tentato di "dedurre" in questa sede.
    Solo chi non ha mai compilato un programma musicale può cadere in un tale equivoco.

    [Edit Admin:
    Gentile Luigi, per quanto riguarda questo primo punto: come le ha fatto notare anche Andrea Caovini, non stiamo parlando degli associati ma dei non associati. Nello stralcio che ho copiato dal sito SIAE è che lei ha riportato solo in parte, si evince che è obbligatorio compilare il programma musicale, salvo poi non scrivere cosa fare se i pezzi non sono registrati ed autori ed esecutori non sono associati SIAE.]


    Quanto alla presunta abrogazione della legge che prescrive la compilazione del programma musicale, è stato già detto abbastanza da chi mi ha preceduto.

    [Edit Admin: riguardo a questo punto:
    1) l'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, è stato integralmente abrogato. L'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore, che si riferiva all'articolo 175, risulta implicitamente abrogato di conseguenza, come affermato anche da importanti studi legali, uno su tutti quello del docente di Diritto Industriale Prof. Luigi Carlo Ubertazzi riferendosi proprio all'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore: "Questo articolo è stato abrogato dall’art. 6 co. 4 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n.30). "
    Più in generale, il buon senso dice che se viene abrogata la norma primaria è implicitamente abrogata anche la norma secondaria che vi dà applicazione.]


    Sono alquanto perplesso nel notare come in un solo articolo si sia potuta accumulare una lunga serie di inesattezze - peraltro facili da correggere con la dovuta cura nella documentazione - che contribuisce a creare ancora più confusione, anziché a dissiparla.

    Sarebbe auspicabile, per il caso presente e per il futuro, che si presti più attenzione alle informazioni che si diffondono, specie se si tenta di dar loro autorevolezza legale. Mi stupisce, infatti, che anche un avvocato esperto in diritto d'autore sia dietro questo articolo.

    [Edit Admin: credo di poter dire che abbiamo prestato abbastanza attenzione nella redazione dell'articolo, e analizzando il suo commento non ho trovato riscontro nell'articolo alle inesattezze di cui parla, che altrimenti avrei corretto senza problemi come ho fatto altre volte. Mi preme inoltre chiarire, a scanso di equivoci data l' "omonimia", che l'articolo 51 a cui si riferisce lei nel commento è quello del regolamento generale (come peraltro da lei correttamente indicato) ed è altra cosa dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore a cui ci riferiamo noi nell'articolo.
    Grazie per la partecipazione alla discussione, cordialmente.]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 09:17 inviato da enzo

    la nuova normativa in vigore quest'anno per le cerimonie dice che pagheranno solo i bollettini ""registrati""
    in pratica dovrebbe venire un ispettore a registrare quello che suoni
    cosa che fino a oggi non è mai avvenuta ! almeno nelle cerimonie dove ero presente !!!!
    abbiamo toccato il fondo

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 08:44 inviato da Carmen

    Grazie delle informazioni, vorrei porre un quesito: noi proloco che tra l'altro non facciamo nulla a scopo di lucro, perché' per due ore di musica con vinili , entrata gratis, dobbiamo pagare la bellezza di€186? Ovviamente ci abbiamo rimesso ! alla faccia delle agevolazioni che la SIAE fa a noi proloco! Ci sono gli strumenti per rifiutar si di pagare questi balzelli?

    [Edit Admin: se eseguite musica depositata nel repertorio SIAE c'è poco da fare. Se invece utilizzate musica non depositata presso la SIAE, e rispettate le condizioni di uso delle licenze di queste musiche, come ad esempio musiche rilasciate in licenze Creative Commons (che spesso, ma non sempre, impongono l'assenza di lucro come condizione per non richiedere compensi) allora potreste non pagare nulla alla SIAE.

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 08:32 inviato da massimo siddi

    Caro Adriano il tuo articolo è molto interessante, tieni però presente un paio di cose. La prima che la SIAE è monopolista per il rilascio delle licenze per l'uso delle opere protette e si intende di tutte anche quelle non iscritti alla SIAE ma, per esempio sotto licenza CC. La seconda che il Programma Musicale è parte integrante del Permesso SIAE, il quale è un contratto tra privati.
    In pratica il gestore che volesse organizzare una serata con solo brani CC, per esempio per poter accedere all'autorizzazione COMUNALE per lo spettacolo, deve produrre quale requisito di licenza, una DIA della SIAE che "certifica" il rispetto dei diritti d'autore e connessi. In parole poverissime in SIAE ci devi passare comunque. Poi è vero non eseguendo brani tutelati da SIAE non avrai obbligo di compilare nessun Programma SIAE ne di presentare la rendicontazione fiscale per i diritti d'autore.
    Già più complicato è una serata, diciamo "mista"

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 08:25 inviato da Francesca

    Io mi sono trovata nella condizione di fare un permesso Siae per una serata senza biglietto d ingresso e con brani non siae. L agenzia di zona mi disse di fare lo stesso il permesso ma senza pagare alcunchè. Bisognava solo indicare il programma, autori e titoli, e non mi hanno chiesto se ci fossero iscritti siae

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 07:03 inviato da Alessio

    Il fatto ora è così, perché pare appunto che una sentenza abbia stabilito che in pratica non sono più obbligatori nemmeno i bollini da comprare alla Siae per metterli sui cd, anche demo autodistribuiti, come prima invece era obbligatorio.

    Quindi adesso è facile che molti non saranno più iscritti in nessun modo alla Siae, ma fino ad ora anche solo per prendere i suddetti bollini uno doveva dare un nominativo di un componente della band, anche senza voler depositare i brani per la loro tutela, quindi anche solo quello probabilmente veniva considerato essere "iscritto" e quindi una delle due condizioni necessarie non c'era.

    [Edit Admin: Alessio, per ora il bollino va apposto anche su album di non iscritti SIAE. Quello che non si dice troppo in giro è che in questo caso costa MOLTO DI MENO! Ti invitiamo calorosamente a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE: http://bit.ly/bollinosiae ;) ]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 06:37 inviato da Paul Beatstars

    grazie mille per l'articolo, ora ho voglia di conoscere meglio le alternative alla SIAE, come Patamu.
    Vi chiedo però una cosa: io ho fatto due album di roba mia inedita, non sono iscritto alla SIAE, ma i CD, mi hanno imposto, per essere duplicati e regalati o venduti avevano l'obbligo del bollino SIAE.. con questo famigerato bollino devo considerare la mia musica iscritta alla SIAE? cioè, domanda finale: se facessi un concerto interamente di pezzi miei, in base al vostro articolo, posso NON compilare il borderò?
    grazie ancora e buon lavoro !

    [Edit Admin: per la prima parte della tua domanda, ti invitiamo calorosamente a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE: http://bit.ly/bollinosiae ; per la seconda parte ti risponderemo in modo dettagliato al più presto, comunque la nostra attuale conclusione è che sì, puoi non compilarlo. Stiamo studiando la questione in modo sempre più approfondito e riferiremo quanto prima ;) ]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 06:34 inviato da Lino Roberti

    Prendiamo considerazione questa affermazione:
    "Tuttavia, non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo per i non iscritti a pagare o compilare il borderò."
    Non capisco, non iscritto a che cosa? alla Siae?
    Grazie

    [Edit Admin: Grazie per la precisazione, ho provveduto a rendere la frase più chiara.]

  • Link al commento Martedì, 03 Settembre 2013 03:14 inviato da rICHARD

    Per correttezza; quello riportato visivamante non è il BORDERO' ma il PROGRAMMA DI ESECUZIONE MUSICALE . Il Borderò è l'insieme dei fogli per l'espletamento della ripartizione economica (tipologia della serata e del biglietto, numerazione progressiva dei biglietti dal n°...al n°..., numero biglietti venduti, totale incasso etc...).
    Per il resto, la SIAE così concepita come lo è ora è un ente vecchio e anacronistico. Andrebbe abolito e rifondato...

    [Edit Admin: grazie, abbiamo provveduto a cambiare il credit dell'immagine. Concordiamo sull'anacronismo della SIAE rispetto alle necessità di molti artisti :) ]

  • Link al commento Lunedì, 02 Settembre 2013 20:32 inviato da lino roberti

    Adriano Bonforti......
    Documentati!!!!!!!!!
    Hai scritto delle cose inesatte.
    Adesso prendi riga per riga e vai a verificare.

    [Edit Adrienlibre:
    Ciao Lino, volentieri. Dimmi in modo più preciso cosa c'é di inesatto. Se è così provvederò a correggere, ovviamente]

  • Link al commento Lunedì, 02 Settembre 2013 20:11 inviato da Damiano

    Ho cercato di seguire al meglio di me il discorso soptacitato ma ho fatto abbastanza fatica ma molti paragrafi mi sono tornati utili a riflettere, detto questo io sono in dj alle prime armi( non iscritto a nulla) e vorrei sapere effettivamente cosa devo fare per trovarmi in regola da un controllo, se per esempio mi trovassi nel corso di una serata e un ufficiale sia mi controllase cosa dovrei avere?

    Parlo di musica originale borderò. Permessi insomma vorrei capire per essere in regola in un locale e suonare cosa dovrei avere per essere in regola? e non sanzionabile ?attendo vostre risposte grazie

    [Edit admin:
    ciao Damiano, puoi ripostare la domanda identica sul forum? Cosi' possiamo risponderti in un luogo piu' adatto. Grazie :) ]

  • Link al commento Andrea Caovini Lunedì, 02 Settembre 2013 15:24 inviato da Andrea Caovini

    Ciao Andrea, l'articolo non è abrogato, ma fa riferimento alla sola attuazione dell'articolo 175 della legge, non ti far ingannare dal giro di parole, e l'articolo 175 si occupa di diritto demaniale non di normali esecuzioni. per di più questo articolo non esiste più. L'articolo 51 famoso non è un articolo di legge, attenzione! E' un articolo che serve ad attuare correttamente una legge, e se quella legge non esiste più diventa inutile...

  • Link al commento Andrea Ciccione Lunedì, 02 Settembre 2013 13:59 inviato da Andrea Ciccione

    Ho controllato anche io ma l'art. 51 mi risulta ancora in vigore e quindi la richiesta mi pare legittima. Inoltre nell'articolo è scritto che anche l'esecutore dovrebbe pagare ma in realtà non è così a meno che non sia anche assegnatario del permesso. In realtà a me è stato spiegato che si paga la SIAE anche per l'esecuzione di brani non registrati o di autori non registrati in quanto si tratta comunque di uno spettacolo pubblico (in caso di entrata con biglietto si paga di più).

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