C'è fermento in città. E questo ci fa piacere. Si inizia a capire da più parti, finalmente, che non esiste solo la musica depositata in SIAE. Che si possono trovare alternative, ad esempio eseguendo e diffondendo musica in Creative Commons (CC), accordandosi per il suo utilizzo (qualora non fosse previsto dalla licenza) solo con l'autore od eventualmente con collecting societies estere, certamente più lungimiranti della SIAE, poiché permettono l'utilizzo delle licenze CC.
Bene, benissimo, ma allora diventa vitale riuscire a capire quali opere sono effettivamente depositate in SIAE e quali no. In una collecting society che si rispetti, affidabile e seria, la risposta dovrebbe essere: "tranquilli tutti, abbiamo un database, aperto, costantemente aggiornato quindi affidabile, ed accessibile a tutti, dal quale si evince quali opere sono sotto la nostra protezione, e solo su queste opere noi verremo a rompere le scatole".
Ed infatti la SIAE ha messo a disposizione di tutti, dal lontano 2008, l'Archivio delle Opere Musicali SIAE: "aggiornato continuamente, contiene informazioni relative alle opere musicali amministrate dalla SIAE, comprese le opere straniere amministrate in Italia dalla SIAE" (parole loro).
Come? La SIAE fa una volta tanto quello che uno si aspetterebbe da lei? Il mondo sta finalmente cambiando? Una nuova era ci attende? Invece no: come al solito (da pronunciarsi pur-tròp-po) non è così. Leggere per credere...(clicca su leggi tutto).
Il 2 Ottobre si è tenuto presso la Camera dei Deputati l'incontro su AgCom, SIAE e diritto d'autore, al quale sono stato invitato per parlare della SIAE e del suo ruolo nella tutela degli autori. Riporto qui sia la traccia scritta che la traccia audio dell'intervento.
Consiglio, per chi fosse interessato al tema, sia la lettura del testo che ascolto dell'audio, poiché questi differiscono sensibilmente. Detto questo, buona lettura.
Uno degli scopi principali della SIAE dovrebbe essere la tutela degli autori iscritti essenzialmente attraverso due meccanismi: la prova di paternità, che permette ad un autore di tutelarsi dal plagio, e la riscossione dei diritti d'autore (o royalties) per ogni utilizzo dell'opera, con successiva redistribuzione all'autore interessato. Mentre per produrre una prova di paternità legalmente valida esistono molti modi, al contrario per quanto riguarda l'intermediazione nella riscossione delle royalties la SIAE si trova attualmente in posizione di monopolio (limitatamente al territorio italiano), e non possono esistere altri enti con sede in Italia che effettuino la stesso servizio...
Di fronte al silenzio della SIAE di oggi, abbiamo finalmente trovato almeno una risposta univoca ed inconfutabile da parte della SIAE di ieri: per serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE, invece del programma musicale è possibile produrre un'autocertificazione da presentare anticipatamente rispetto all'evento, e per il quale non è necessario versare alcun anticipo. Possiamo dunque affermare con certezza che è scorretto quanto affermato ancora oggi dalla SIAE sul proprio sito quando dice che si è obbligati a compilare il borderò anche per musiche non SIAE o di pubblico dominio. Di rimando, se mandatari tratti in inganno dal sito della loro stessa società dovessero ripetervi la stessa cosa, leggendo l'articolo saprete cosa rispondere, e farete un favore anche a loro aiutandoli ad informarsi.
Ripostiamo con molto piacere su Patamu l'articolo "La controversa questione del borderò SIAE" dell'avvocato Simone Aliprandi uscito il 4 settembre 2013 su LaLeggePerTutti - Business in seguito agli articoli sullo stesso argomento usciti su Patamu. Questo articolo approfondisce ulteriormente la tematica del borderò SIAE e dell'abrogazione implicita dell'art.51 del regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore. Segnaliamo inoltre la lettera scritta dallo stesso Aliprandi alla SIAE, per chiedere chiarezza sulla questione, ed un sondaggio sul borderò di cui sarà interessante conoscere i risultati.
Buona lettura, e continuate a seguirci per conoscere i risvolti della vicenda :)
L'articolo è rilasciato sotto licenza CC BY-SA.
È sempre obbligatorio compilare e consegnare il programma musicale (comunemente detto borderò) in occasione di eventi e spettacoli? Anche quando si suona musica di pubblico dominio o comunque fuori dalla gestione di SIAE? Secondo la teoria più diffusa sembrerebbe di sì... eppure emergono alcuni legittimi dubbi. Cerchiamo di ricostruire attentamente il tutto.