Vorrei sapere se è possibile registrare un logo da voi senza dichiararlo in camera di commercio, e se legalmente sarei tutelato nel momento in cui lo facessi girare in rete.
La risposta di primo livello è che per quanto riguarda la tutela di un logo sei più tutelato se lo depositi all'ufficio marchi e brevetti, che è l'ente preposto a tale proposito, mentre Patamu è (risposta di primo livello) più efficace per le opere d'arte. Tuttavia, esistono una serie di casi particolari in cui una prova d'uso data ad esempio dal deposito in Patamu può - almeno in parte - garantire la continuità dell'utilizzo commerciale del marchio anche nel caso in cui non lo si fosse depositato all'ufficio marchi e brevetti ed invece lo avesse fatto un altro soggetto.
È importante notare tuttavia che in questo caso si avrebbe l'autorizzazione di utilizzo per il proprio scopo, ma non l'inibizione di utilizzo al soggetto terzo, per cui se ciò a cui si è interessati non è la garanzia di poterlo utilizzare ma la garanzia di poterne inibire l'uso a terzi, è comunque necessario passare per il deposito all'ufficio marchi e brevetti. Nel primo caso invece dovrebbe poter bastare il deposito presso Patamu. Qui in calce puoi leggere anche la risposta - più completa - di uno dei nostri esperti legali, con qualche riferimento normativo.
Adriano Bonforti
Innanzitutto, il logo deve essere considerato a tutti gli effetti una tipologia di marchio (più precisamente, un marchio figurativo) e quindi, faremo riferimento alla disciplina relativa per chiarire la questione.
Possono costituire quindi oggetto di registrazione come marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 7 del codice di proprietà industriale “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.
Come già anticipato da Adriano Bonforti, ai sensi dell’art. 2569 c.c. "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571”.
Di conseguenza, chi registra il marchio nelle forme stabilite dalla legge, ovvero mediante il deposito presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, può utilizzare il marchio stesso in modo esclusivo e quindi inibire il soggetto che ne faccia un uso non consentito dal titolare e rivalere in giudizio per gli eventuali danni arrecati.
Per completezza, l’art. 20 del codice di proprietà industriale specifica i diritti conferiti all’atto della registrazione (ti linko a margine della risposta la parte del c.p.i. relativa).
Nel caso in cui non avvenga tale registrazione, dobbiamo far riferimento all’art. 2571 che ci dice che "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso"
È chiaro che la marcatura temporale di Patamu potrebbe rafforzare il concetto di preuso (qualora la marcatura sia antecedente alla registrazione operata da un altro soggetto), e quindi legittimare a maggior ragione il soggetto che, pur non avendo effettuato la registrazione, voglia continuare ad usare il logo di cui all’oggetto (per riferimento basta leggere, a margine, l’art. 28 del c.p.i.)
Ovviamente facciamo riferimento ad un uso nazionale del marchio, perché la registrazione comunitaria ed internazionale prevede dinamiche che, pur essendo fondamentalmente analoghe, risultano maggiormente complesse.
Di seguito anche i riferimenti normativi più attinenti.
Gianluca Cannavale
Ulteriori approfondimentiArt. 20. Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Art. 28. Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.