Vuoi depositare un'idea o un prodotto ultimato ma questo non rispecchia i parametri tecnici dell'ufficio brevetti? La marcatura temporale fa per te.
Qui puoi trovare le nostre soluzioni per te.
Come affermato nell’articolo sulla tutela dei marchi, anche per i brevetti bisogna fare delle attente precisazioni.
Come viene riportato dall’ufficio italiano Marchi e Brevetti, un brevetto serve a tutelare e valorizzare qualcosa (procedimento o prodotto) che crea una soluzione ad un dato problema.
Il brevetto è un titolo che fornisce all’utente, per un periodo di tempo limitato, lo sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso.
In questo modo chi deposita il brevetto può sfruttare ciò che è stato depositato, vietando l’utilizzo ad altri soggetti non autorizzati.
Il sito, da cui è estratta questa parte, va poi a fornire ampie spiegazioni sia sulla modulistica che sulla legislazione corrente. Per questo rimandiamo direttamente al loro sito.
“Patamu non tutela in alcun modo le idee che hanno bisogno di un brevetto?”
Come viene detto dal fondatore di Patamu, Adriano Bonforti, ad un primo livello è necessario dire che per quanto riguarda la tutela di un’idea che crea una soluzione ad un dato problema, l’ufficio brevetti dovrebbe essere il primo interpellato.
Mentre, Patamu si rivolge più alle opere d’arte e alla tutela della paternità di queste.
Quindi mentre per le opere d’arte non è necessaria la registrazione, infatti non è obbligatoria, marchi e brevetti la richiedono.
“Allora Patamu non può far nulla?”
Patamu non sostituisce l’ufficio brevetti e marchi.
Però la marcatura temporale, vista la sua funzione probatoria, può rafforzare il concetto di preuso dimostrando quindi che un brevetto, e l’idea sotto questo, era già stata affermata dal depositario della marcatura, chiaramente se effettuata in data antecedente.
Inoltre, tramite Patamu è possibile depositare anche solo una bozza di opera. Questo permette quindi di tutelare anche opere che non sono ancora state concluse e permetterebbe agli autori di tutelare, in parte, anche ciò che non è stato ancora ultimato.
Inoltre la marcatura temporale, anche per una bozza, permette di proteggersi contro eventuali diffusioni perpetuate da terzi in altro modo.
Infatti, una domanda di brevetto può essere presentata solo quando un’invenzione non sia stata resa disponibile al pubblico con un qualsiasi mezzo, o che non sia già stata brevettata.
Nel caso ci fosse un plagio, la marcatura oltre ad essere probatoria, permetterebbe all’autore di far presente l’abuso commesso nei suoi confronti, ottenendo quindi la possibilità di depositare la domanda di brevetto entro 6 mesi da una predivulgazione.
“Che differenza c’è tra le opere d’arte e quelle che tutelano brevetti e marchi?”
Quando depositi tramite Patamu, la tua opera viene registrata con una marcatura temporale. La marcatura ha un valore probatorio poiché dimostra la data in cui l’opera è stata registrata.
Se ci fosse dunque un eventuale plagio dell’opera da parte di una terza parte, che afferma di essere l’autore del pezzo depositato, sarà facile per l’autore dimostrare che ne detiene la proprietà intellettuale da una specifica data.
Come già riportato nell’articolo sul marchio, il deposito serve a fornire una prova della paternità che esiste, e viene attribuita all’autore, all’infuori del deposito stesso.
Per comprendere meglio questa parte, riportiamo questo esempio:
La mia idea è stata creata da me e decido quindi di usufruirne sia nella sua esecuzione che nella sua diffusione.
Questo primato di utilizzo mi permette di affermare che l’opera sia mia. Ma se qualcuno fornisse una prova, anche la più remota, che possa mettere in dubbio la mia paternità, allora potrebbero sorgere dei problemi.
È per questo che la marcatura diventa necessaria al fine di tutelare l’autore.
In questo contesto, il deposito dell’opera mediante marcatura temporale mira ad agevolare la posizione probatoria dell’autore in un sistema che non riconosce la registrazione obbligatoria delle opere come invece accade per i marchi ed i brevetti.
Riferimenti normativi più attinenti:
Una delle caratteristiche necessarie ad una invenzione perché sia brevettabile in un Paese è che essa sia nuova in quel Paese e all'estero, cioè che quando viene depositata la domanda di brevetto, l'invenzione non sia stata resa disponibile al pubblico in quel Paese o all'estero con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo e che l'invenzione non sia stata brevettata in qualunque parte del mondo. (art. 46 D.Lgs. 30/2005).
Una predivulgazione da parte dell'autore dell'invenzione ne pregiudica la novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da un terzo. Tuttavia, l'art. 47 comma 1 D.Lgs. 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi da una predivulgazione se quest'ultima risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente.
Nell'art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata predivulgazione una presentazione dell'opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928.