Mercoledì, 21 Agosto 2013 10:16

SIAE, questa sconosciuta (anche a sé stessa). In evidenza

Scritto da  Andrea Caovini
SIAE, questa sconosciuta (anche a sé stessa). Web

La SIAE vuole che chiunque si esibisca in un live, sempre e comunque, compili un bordero'. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento gli autori non iscritti alla SIAE sono comunque tenuti alla compilazione del borderò, anche se eseguono brani non tutelati? Inoltre, da quali norme sono regolamentati gli obblighi degli autori non iscritti alla SIAE? Andrea Caovini, musicista ed autore di questo articolo, invece di accettare passivamente quanto affermato dalla SIAE, ha cercato di chiedere conto di certi obblighi che sembrano più scaturiti da una sorta di status quo (ovvero: si deve fare così perché tutti fanno così) più che da un preciso riferimento normativo. E anche se la battaglia è lungi dall'essere terminata e la verità in merito non ancora emersa, o forse proprio per questo, noi di Patamu abbiamo deciso di chiedere ad Andrea di scrivere un articolo per noi, per dare voce nel nostro blog a queste istanze, assolutamente coincidenti con la filosofia di Patamu di emancipare e rendere consapevoli gli artisti riguardo ai loro diritti ed agli abusi di cui spesso sono fatti oggetto. Buona lettura e buoni commenti.

Comincerò col dirvi che mi chiamo Andrea Caovini, che ho un gruppo musicale nel quale sono autore sia della musica che dei testi (La MaLaStraDa), che non sono iscritto alla SIAE, e che nelle serate musicali in cui mi esibisco con questa band non eseguiamo cover di alcun tipo, né brani di altri autori, che siano iscritti o meno alla SIAE. Ora possiamo cominciare.

Tempo fa ho deciso di condurre una ricerca per capire quali fossero gli obblighi a carico di un non iscritto alla SIAE che voglia eseguire dal vivo brani non tutelati, in quanto credevo - per sentito dire e perché preferisco sempre credere nella buona fede di persone e società - che si fosse tenuti comunque a degli adempimenti appunto: non so, una richiesta di permesso per spettacolo, una tassa sugli intrattenimenti non tutelati, vattelappesca. 
Mi sono anche informato sul da farsi in caso di esecuzione di brani appartenenti ad autori ignoti o morti da più di settanta anni, o comunque di brani di pubblico dominio, avendo anche un ensemble di musica popolare romana. Dopo affannose ricerche e lunghe telefonate riesco a parlare con un dottor x di cui ho dimenticato il nome, della sede nazionale SIAE in via della letteratura a Roma, il quale mi dice che non sono tenuto a nessun adempimento nel caso di concerti della mia band, proprio in virtù del fatto che non sono iscritto SIAE.
Mi fido dunque, e continuo a suonare, dicendo ai gestori dei locali che mi ospitano che non sono tenuti a nessun adempimento loro stessi, vista la mia posizione. Con mia sorpresa trovo i gestori restii: questi preferiscono comunque farmi riempire il programma musicale, al limite allegando una dichiarazione successiva alla serata con la quale chiederanno eventualmente un rimborso. Affari loro, penso.

Questa estate però è toccato a me. Un amico mi ha chiesto infatti di occuparmi di una programmazione artistica per il suo locale ed io, che ormai conoscevo l'argomento, ho fatto da intermediario con l’ufficio SIAE di competenza sul territorio. Mi reco presso l’ufficio, e da subito mi chiedono una cifra importante per poter avere il permesso, circa 160 euro a serata. Ho fatto presente che non era fattibile, che attività analoghe a quella con cui stavo collaborando pagano molto meno per gli stessi eventi, e che nel caso in cui mi avessero confermato la cifra mi sarei visto costretto ad annullare le esibizioni degli autori coinvolti iscritti alla SIAE, in quanto per una rassegna che avevo ideato per l’occasione si sarebbero esibite diverse formazioni cantautoriali a sera, alcune iscritte ed alcune no. Non sapevano "che farmi".
Procedo dunque con l'eliminare dalla programmazione le esibizioni con opere tutelate dalla SIAE. Il locale riceve una cortese visita (in una serata senza eventi) di un accertatore che chiede ragguagli su cosa si stia organizzando. La mattina dopo riparto alla volta dell’ufficio di competenza, e stavolta sono atteso dal mandatario1  in   persona. Rispiego anche a lui la questione negli stessi termini, e questi mi dice che probabilmente si potrà ottenere anche nel nostro caso un permesso “concertino”, molto più economico del precedente, essendocene i presupposti. L’accordo pare fatto, e io riorganizzo gli eventi a seguire reinserendo anche, in alcune delle serate, gli artisti tutelati dalla SIAE.
Un paio di giorni prima che avessero luogo le serate con artisti SIAE, e dunque da regolarizzare, mi sono recato nuovamente nell’ufficio SIAE, senonché lo stesso mandatario di cui sopra mi sventola davanti delle pagine stampate da eventi di facebook che attestano che si sono svolte serate che non sono state denunciate alla SIAE, affermando che secondo lui i brani eseguiti erano tutelati. 
Mi chiede quindi di pagare le serate precedenti, tenendoci a specificare che la mancata richiesta di permesso costituisce reato, che chiunque avesse suonato era obbligato alla compilazione del programma musicale (borderò), e che solo dopo verifica del borderò avrei potuto al limite essere rimborsato.

A detta del mandatario, quanto accaduto aveva fatto decadere il rapporto di fiducia tra me e la SIAE, in virtù del quale avevo ottenuto fino a quel momento un trattamento di favore; sarei quindi stato obbligato a pagare qualsiasi evento futuro alla cifra standard, senza nessuna agevolazione: in poche parole non vi erano più i requisiti per far passare le nostre serate come “concertino”, con i relativi vantaggi fiscali che ne conseguivano. 
Chiesi allora quali fossero questi requisiti, in quanto mi pareva strano che tra i requisiti per classificare un evento ci fosse la fiducia del mandatario. Tentai poi di far presente che tra le serate svolte c’erano state solo esibizioni di artisti non SIAE, tra cui anche la mia, ed esecuzioni di brani non tutelati.
Il mandatario mi rispose che questo aspetto era irrilevante, mi chiese una cifra improbabile per i permessi delle serate già svolte e per quelle ancora da svolgere, comprese le non tutelate, dicendo che solo in un secondo tempo, eventualmente, la cifra legata a queste ultime mi sarebbe stata rimborsata.
Io di tutto punto gli dissi che avrei annullato gli eventi e non gli avrei dato una lira, poiché ero certo di non essere tenuto a nessuna denuncia, dichiarazione o richiesta nei confronti della SIAE per casi analoghi al mio, e che lui avrebbe dovuto, se voleva continuare la discussione, citarmi le norme che avevo infranto o tirare fuori registrazioni della serata che provassero l’esecuzione di brani tutelati.
Mi allontanai con la promessa da parte sua di un’indagine sulle mie serate ed un invito a studiare la legge 633 del 1941.
Il che è proprio quello che ho fatto, ed è per questo che sono qui a scrivere questo articolo.

Inizia una ricerca della verità tra leggi, regolamenti di attuazione e telefonate agli uffici centrali della SIAE; tutto ciò avviene in diretta sul mio blog dove apro una categoria dal nome “SIAE mon amour!”, pubblicando un primo articolo dove riassumo questa vicenda e pongo domande sulla discrezionalità delle sedi locali ( https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/01/la-musica-versa-in-pessimo-stato/).
Mi lancio alla ricerca di risposte e della verità, delle corrette procedure, della reale situazione del non iscritto e dei suoi supposti obblighi verso la SIAE, degli obblighi dei locali e degli autori, delle regole che fanno sì che un evento musicale venga definito come concertino, concerto ecc, delle norme di questa benedetta legge che contengono tutto ciò.
Scopro che l’aura di onnipotenza della SIAE sulla musica non ha nessun fondamento legislativo, che gli autori possono far valere da soli i propri diritti d’autore, che in caso di controversie o di cause per plagio il deposito SIAE non da nessuna garanzia all’autore, che non esiste nessuna norma che obbliga alla compilazione del programma musicale quando i brani eseguiti non sono tutelati.
Continuo a chiedere, ed al telefono mi trovo a parlare con gente supponente e poco competente che continua a sbandierare il “va fatto così” senza darmi riferimenti normativi (secondo post:  https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/06/siae-mon-amour/). Nei giorni seguenti sempre al telefono mi viene intimato per l'ennesima volta di studiarmi bene la legge, mi viene detto che non sono nessuno per fare come mi pare e che l’articolo esiste, esistono tutti gli articoli che voglio, ma devo trovarmeli da solo.
Li cerco e ne trovo alcuni molto interessanti, scelgo il più esemplificativo, il 180 ( https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/07/siae-un-articolo-al-giorno-toglie-laccertatore-di-torno/) che fa riferimento, secondo la mia tesi, all’ingerenza della SIAE solo in caso di esecuzioni musicali tutelate in quanto ente al quale viene disposta per delega degli interessati la tutela del diritto d’autore, non d’imperio, tant’è che lo stesso articolo, che sancisce tuttavia l’esclusività della SIAE come ente preposto a tali scopi, recita “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.”.
Riparto alla carica, vantando stavolta via mail all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della SIAE che nessuna norma mi obbliga a dichiarare un evento musicale ed a pagarne anticipatamente il permesso per poi chiedere il rimborso dopo la verifica del borderò, cosa richiestami invece dall’ufficio territoriale competente dietro minaccia di verbali vari ed eventuali. Dall’URP rispondono allegandomi un estratto del loro sito ( http://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/08/la-siae-ha-risposto/) che pare come al solito dargli ragione, solo che nel copia e incolla inavvertitamente dalla frase tratta da una norma sparisce la parola PROTETTE, riferita alle opere eseguite in una serata. Me ne accorgo copiando la frase e inserendola nella ricerca di google, pensate un po’.
Glielo faccio presente e continuo, chiedendo chiarimenti. La loro risposta stavolta scende nel ridicolo, chiedono a me di indicargli la norma per la quale gli autori non iscritti non sono tenuti a nessun adempimento verso la SIAE, copiandomi ancora parte di un articolo che pare dimostrare che tutti siano tenuti indiscutibilmente alla compilazione del borderò, in ogni caso non facendo riferimento a pagamenti anticipati e da restituire per i quali gli uffici percepiscono dei rimborsi per i costi di gestione della pratica dagli utenti che ovviamente non vengono restituiti, quindi se fai il permesso anche se non devi a loro comunque rimane in tasca qualcosa…
Ormai il loro pare un arrampicarsi sugli specchi ed io voglio andare in fondo a questa vicenda, per senso di giustizia, perché chissà quanti nelle mie condizioni versano cifre indebitamente, sono vessati o privati di alcune libertà, e chissà quanti locali rinunciano a far musica dal vivo per questi motivi e timori reverenziali.
Insomma, leggo l’articolo: “Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei “Permessi di esecuzione” rilasciati dalla SIAE.” …sembra che mi abbiano fregato stavolta!
Invece no, aprendo il link vedo che questa norma del regolamento di esecuzione della legge 633 del 1941, ovviamente da loro copiata non per esteso, fa riferimento al solo articolo 175 della stessa che si occupa di diritto demaniale su opere di pubblico dominio, per di più abrogato con decreto nel 1996! Che c’entra La MaLaStraDa? Che c’entra Andrea Caovini? Stavolta mi incazzo, gli scrivo che questa presa per il culo comincia a non piacermi, che sto perdendo tempo, che mi stanno causando un danno, loro e soprattutto il mandatario che vuole obbligarmi a chiedere permessi, a pagare indebitamente e quant’altro, impedendomi di esercitare senza vincoli il MIO diritto di autore che ho scelto di non delegare a nessuno, nel pieno rispetto della legge.
Gli scrivo tutto ciò come al solito sia via mail che dal blog ( http://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/10/siae-la-cara-vecchia-storia-della-legge-e-dellinganno/ ) sempre con estrema trasparenza e per esteso, perché in molti ora sono interessati alla vicenda, molti sono coinvolti perché in condizioni simili, molti semplicemente appassionati alla soluzione di questo che si comincia a ravvedere come un abuso di potere bello e buono.
Mi rispondono infine, lapidariamente, senza alcun messaggio di scuse o spiegazioni al loro comportamento. Riporto il messaggio ricevuto, per esteso: 

“Si inoltra per quanto di competenza e per una risposta diretta all’interessato, che legge in copia.
Cordiali saluti,
Servizio Associati e Mandanti,
URP e Fondo di Solidarietà”

Ma io dico, se solo ora inoltrano a chi di competenza, ma con chi mi hanno fatto parlare per tutto questo tempo?
Vabè, allo stato attuale risulto in attesa di risposta da chi di competenza. Chi mi vuol bene mi “segua”! 
Cordiali saluti, 
Andrea Caovini

(Andrea Caovini, classe 1977, musicista e scrittore di professione, si occupa dal 2009 della promozione delle realtà musicali indipendenti ed autoprodotte tramite l'organizzazione di eventi live e trasmissioni radiofoniche. Potete seguire il suo post sull'argomento su  http://andreacaovini.wordpress.com/category/siae-mon-amour/)


Ricapitolando, le domande che emergono da questo articolo e per le quali è importante cercare una risposta definitiva, oggettiva, e non passibile di interpretazioni contrastanti sono:

1) Gli autori non iscritti alla SIAE sono comunque tenuti alla compilazione del borderò? In base a quale articolo ed a quale legge?
2) Da quali norme sono regolamentati gli obblighi degli autori non iscritti alla SIAE?
3) Dove nella legge sul diritto d'autore si trovano elencati gli obblighi di chi riproduce opere non tutelate?
4) Da quale norma si evince che la compilazione del programma musicale è obbligatoria per ogni esecuzione, anche non protetta?
5) Qual'è la misura del deposito cauzionale per il programma musicale? E può la cifra corrispondere a quella dell'intero permesso?
6) Il rimborso, nel caso di versamenti cauzionali, è dell'intera cifra o al netto dei costi di segreteria?

Vi terremo aggiornati ;) 


1 - Il ruolo del mandatario è quello di rappresentare la SIAE sul territorio, permettendo un controllo capillare del rispetto degli interessi della SIAE. Tra i suoi compiti c'è anche quello di effettuare controlli nei locali e riscuotere per conto della SIAE i proventi derivanti dall'uso di opere tutelate dal diritto d'autore negli esercizi commerciali o in qualunque contesto in cui si faccia uso delle stesse. (Torna su)

Letto 25694 volte Ultima modifica il Domenica, 01 Settembre 2013 21:50

8 commenti

  • Link al commento Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:01 inviato da Sebastiano Rizzo

    Ho letto il lungo scambio epistolare e le ultime conclusioni di Luigi Pulcini, sulle cui argomentazioni dissento nelle parti riguardanti il ruolo della SIAE nei confronti di autori non associati/mandanti e dei loro brani non depositati (con ipotetici obblighi di compilazione di borderò e di pagamenti anticipati salvo ripetizione). Il diritto d'autore su un'opera nasce da solo con il concepimento dell'opera (paternità). I suoi "gemelli" sono il diritto di sfruttamento economico, i ldiritto morale e tutti gli altri diritti annessi e connessi. Quello della paternità serve a far valere la priorità di nascita rispetto ad una presunta altra paternità (successiva). La paternità si può tutelare e dimostrare in diversi modi: autodeposito in busta chiusa a mezzo raccomandata AR, deposito presso notaio, deposito presso librerie nazionali (ad es.: Washington Nationa Librery), deoposito presso società di raccolta di diritti (royalty collecting societies; in Italia: SIAE). Dette società, che solitamente non sono associazioni di autori e/o editori, raccolgono i proventi derivati da vendite/esecuzioni pubbliche/downloads/streaming/ecc. e li accreditano agli aventi diritto trattenendo una minima parte per la gestione. In Italia, la SIAE è una associazione di aventi diritto e ogni avente diritto paga una quota associativa che gli permette di votare, eleggere propri rappresentanti, ecc. Ma la SIAE è anche esattore per conto di 3 figure: associati, mandanti, Fisco, per le parti competenti a ciascuna figura. Quindi, riscuote per conto di queste figure i proventi derivati da obblighi di legge, contratti di utilizzazione, esecuzioni a vario titolo. I mezzi di vigilanza e riscossione sono varii, si adeguano ai tempi tecnologici ed è inutile elencarli qui perché sono noti. La SIAE non ha alcun potere discrezionale né alcun dovere di vigilanza sulla tutela né dovere di riscossione di proventi nei confronti di autori che non le hanno conferito mandato o su artisti che eseguono opere non depositate (quindi non tutelate da specifico mandato). Gli obblighi su ricordati valgono, invece, per gli autori che ad essa hanno rilasciato il mandato (associati, mandanti). La domanda se compilare o no il borderò anche con i titoli delle opere non tutelate è "nulla questio". La ventilata e ipotetica giustificazione "Tu, intanto, compili il borderò anche con i titoli delle opere non tutelate e paghi quello che io SIAE stabilisco farti pagare; poi verificherò se hai pagato anche per opere non soggette a riscossione da parte mia e potrai chedermi il rimborso", non ha valore giuridico. E' nulla in sé. Senza mandato di tutela non ci può essere riscossione di diritti o tasse. In questi casi, è preoccupazione dell'autore tutelare la propria opera (se resa pubblica) se intende sfruttarla a fini economici. Salvi restando tutti gli altri diritti. Sappiamo che andare in giro per il mondo a riscuotere è praticamente impossibile. Per questo ci si affida a società di riscossione, come la SIAE (in Italia) o società consorelle. Ma se l'autore (o avente diritto) intende non avvalersi di questo servizio non ha alcun obbligo verso chiunque. E' un affare suo. Contento lui....

  • Link al commento Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:00 inviato da Sebastiano Rizzo

    Ho letto il lungo scambio epistolare e le ultime conclusioni di Luigi Pulcini, sulle cui argomentazioni dissento nelle parti riguardanti il ruolo della SIAE nei confronti di autori non associati/mandanti e dei loro brani non depositati (con ipotetici obblighi di compilazione di borderò e di pagamenti anticipati salvo ripetizione). Il diritto d'autore su un'opera nasce da solo con il concepimento dell'opera (paternità). I suoi "gemelli" sono il diritto di sfruttamento economico, i ldiritto morale e tutti gli altri diritti annessi e connessi. Quello della paternità serve a far valere la priorità di nascita rispetto ad una presunta altra paternità (successiva). La paternità si può tutelare e dimostrare in diversi modi: autodeposito in busta chiusa a mezzo raccomandata AR, deposito presso notaio, deposito presso librerie nazionali (ad es.: Washington Nationa Librery), deoposito presso società di raccolta di diritti (royalty collecting societies; in Italia: SIAE). Dette società, che solitamente non sono associazioni di autori e/o editori, raccolgono i proventi derivati da vendite/esecuzioni pubbliche/downloads/streaming/ecc. e li accreditano agli aventi diritto trattenendo una minima parte per la gestione. In Italia, la SIAE è una associazione di aventi diritto e ogni avente diritto paga una quota associativa che gli permette di votare, eleggere propri rappresentanti, ecc. Ma la SIAE è anche esattore per conto di 3 figure: associati, mandanti, Fisco, per le parti competenti a ciascuna figura. Quindi, riscuote per conto di queste figure i proventi derivati da obblighi di legge, contratti di utilizzazione, esecuzioni a vario titolo. I mezzi di vigilanza e riscossione sono varii, si adeguano ai tempi tecnologici ed è inutile elencarli qui perché sono noti. La SIAE non ha alcun potere discrezionale né alcun dovere di vigilanza sulla tutela né dovere di riscossione di proventi nei confronti di autori che non le hanno conferito mandato o su artisti che eseguono opere non depositate (quindi non tutelate da specifico mandato). Gli obblighi su ricordati valgono, invece, per gli autori che ad essa hanno rilasciato il mandato (associati, mandanti). La domanda se compilare o no il borderò anche con i titoli delle opere non tutelate è "nulla questio". La ventilata e ipotetica giustificazione "Tu, intanto, compili il borderò anche con i titoli delle opere non tutelate e paghi quello che io SIAE stabilisco farti pagare; poi verificherò se hai pagato anche per opere non soggette a riscossione da parte mia e potrai chedermi il rimborso", non ha valore giuridico. E' nulla in sé. Senza mandato di tutela non ci può essere riscossione di diritti o tasse. In questi casi, è preoccupazione dell'autore tutelare la propria opera (se resa pubblica) se intende sfruttarla a fini economici. Salvi restando tutti gli altri diritti. Sappiamo che andare in giro per il mondo a riscuotere è praticamente impossibile. Per questo ci si affida a società di riscossione, come la SIAE (in Italia) o società consorelle. Ma se l'autore (o avente diritto) intende non avvalersi di questo servizio non ha alcun obbligo verso chiunque. E' un affare suo. Contento lui....

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:22 inviato da admin

    Ci scusiamo per la cancellazione accidentale di alcuni commenti. Molti di essi sono già stati recuperati, cercheremo di recuperare anche i commenti mancanti il prima possibile. Se avete scritto un commento e non lo vedere più apparire, potete segnalarcelo o reinviarcelo.
    Ci scusiamo per il disagio, il team di Patamu

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:20 inviato da Luigi Pulcini

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale di Giovedì, 05 Settembre 2013]

    Caro Andrea, non ritengo sia con risposte acrimoniose che si stimola la discussione con chi dimostra di avere posizioni differenti, ma di avere comunque voglia di dialogare.

    Il mio primo commento era teso a segnalare una incongruenza nel tuo terzo interrogativo: se la legge non fa differenza, né morale, né patrimoniale, tra un'opera tutelata e una non tutelata, non vedo come possano essere diversi gli obblighi da parte degli utilizzatori delle due diverse tipologie di opere. E, come ho indicato, questi obblighi comuni sono ben dettagliati dalla legge.

    Per quanto riguarda la questione dei programmi musicali, la questione si riduce a una sola: capire se l'art 51 del Regolamento di Esecuzione della legge sul diritto d'autore sia stato abrogato oppure no.

    La legge riportata sul sito della SIAE dichiara di no. Tutti gli altri testi aggiornati (e commentati) in cui mi sono imbattuto affermano il contrario. La qual cosa rappresenterebbe una svista troppo sconcertante per non apparire concertata (scusate il gioco di parole).

    In ogni caso, il tuo problema, come autore non associato, è che il programma musicale lo richiede l'organizzatore dell'evento che molto spesso non sei tu. Allora la domanda diventa: cosa fai quando ti mettono di fronte al programma musicale? Fai obiezione di coscienza e non lo firmi, con il rischio di mettere nei guai il titolare del permesso? Oppure assecondi la richiesta?

    In ogni caso, ho qualche amico in SIAE e proverò a chiedere spiegazioni in merito a questo dilemma sull'art. 51.
    Non mi pare, però, che ci sia granché da discutere... ;)

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:19 inviato da Andrea Caovini (Edited by admin)

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale di Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Signor Pulcini, come le ho scritto altrove lei ha l'abitudine di andare fuori tema, vorrei chiarire, spero in via definitiva, un punto: Io sono un autore non iscritto SIAE per scelta e posso avere la libertà di scegliere se regalare il mio diritto PATRIMONIALE d'autore (conoscerà la distinzione), ma agli uffici SIAE mi si chiedono adempimenti per verificare la veridicità delle mie dichiarazioni, per far ciò la SIAE ha lo strumento del controllo, della registrazione con apparecchi meccanici, non necessita di una richiesta di permesso preventiva da parte mia, figuriamoci se deve esigere da me o da chi organizza eventi nei quali mi esibisco io alcunché, in particolar modo versamenti preventivi di denaro che verranno FORSE restituiti! Le famose deleghe di riscossione di cui lei parla non hanno nulla a che vedere con la compilazione del programma musicale, il quale accerta solo l'obbligo di versare diritti d'autore a chi di competenza e non IVA o incassi del locale che organizza eventi, per quello può chiedere il registro dei corrispettivi, che spero convenga sia il documento più appropriato. Ora, infine, se vuole cortesemente dirmi quale articolo di quale legge, che sia sul diritto d'autore, che sia del codice civile, che sia di un regolamento di attuazione, mi obbliga alla compilazione di un programma musicale con finalità di controllo o indagine gliene sarò grato, e le assicuro che ho tutta la volontà di rispettare la legge ma non ne ho alcuna di veder lesi i miei diritti per semplificare il lavoro altrui (perché in fondo di questo si tratta), altrimenti i nostri interventi si rincorrono per questo blog inutilmente. Cordiali saluti.

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:16 inviato da Luigi Pulcini

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale di Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Prima di addentrarmi in codici e codicilli tengo a fare una precisazione. Le nuove licenze tipo Creative Commons operano totalmente all'interno della legge sul diritto d'autore, la stessa uguale per tutti. Se infatti un autore a diritti esclusivi di sfruttamento economico sulle proprie opere, ha ovviamente anche diritto a rinunciarvi. Per questo, ciò che le nuove licenze Creative Commons permettono di fare è assolutamente in linea con quanto previsto dalla legge.

    Riguardo alla tua domanda, torno a citare la legge sul diritto d'autore.
    Dopo l'articolo 180 che attribuisce alla SIAE (originariammente "Ente Italiano per il Diritto d'Autore") poteri di esclusività nei compiti di intermediazione tra gli autori che vogliono essere tutelati da un ente terzo e gli utilizzatori, la legge aggiunge:

    «Art. 181
    Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
    L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.»

    Quindi la legge attribuisce alla SIAE non solo le normali funzioni di intermediario tra gli autori che le danno mandato e i loro utilizzatori, ma anche quelle di accertamento e controllo su tasse e contributi. E poiché la legge rimanda allo statuto della SIAE per il dettaglio sui mezzi di accertamento e controllo, bisogna far riferimento a quello e, in ultima istanza, al Regolamento Generale, per le modalità operative.
    La compilazione del programma musicale è dunque uno di questi strumenti di accertamento.

    Infatti, se è vero - e tengo a sottolinearlo a gran voce - che il diritto d'autore NON È UNA TASSA, ma un legittimo compenso dovuto all'autore per il suo LAVORO, è altrettanto innegabile che la SIAE svolge anche funzioni tributarie, ad esempio riscuotendo l'IVA in determinati settori, come quello dello spettacolo.
    Un esempio: le associazioni culturali e quelle sportive dilettantistiche non versano l'IVA all'Agenzia delle Entrate, ma alla SIAE, che svolge nel loro caso funzioni di esattore per conto dello Stato. E sto parlando della normalissima IVA.

    Spero di aver fugato i tuoi dubbi.

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:15 inviato da Adriano Bonforti

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale di Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Ciao Luigi,
    non sei stato affatto noioso, anzi il confronto che sta sorgendo sul sito è particolarmente interessante.

    A proposito di quanto hai scritto, faccio notare prima di tutto che nessuno ha mai affermato in questa sede che gli autori non iscritti alla SIAE non hanno gli stessi diritti. Però ci stiamo chiedendo perché devono avere gli stessi vincoli (sì, forse dal tuo punto di vista può sembrare assurdo, ma per molti autori non associati il fatto che la SIAE sembri voler controllare anche l'esecuzione delle proprie opere è un vincolo). La domanda cruciale, a cui ti chiedo di rispondere se puoi, è: in base a quale articolo di quale legge la SIAE può assumere un qualsivoglia ruolo di controllo anche per quanto riguarda l'esecuzione di musiche di autori non associati o di pubblico dominio? Ovvero, dove è scritto che anche per l'esecuzione di opere di autori non associati bisogna chiedere un permesso alla SIAE e/o compilare un modulo? Ti sarei grato se potessi rispondermi su questo punto.

    Infine ricordo ai lettori che, fermi restando tutti gli articoli della legge d'autore che tu hai giustamente evidenziato, esistono oggi licenze aperte (come le licenze Creative Commons) con le quali l'autore può "ammorbidire" il copyright sull'opera, autorizzando ad esempio l'esecuzione di una sua opera senza che gli vengano chieste autorizzazioni di sorta, o permettendone la modifica, ferme restando alcune condizioni, che tipicamente sono l'assenza di lucro e l'attribuzione di paternità sull'opera originaria.

    Aspetto la tua risposta alla mia domanda, cordialmente :)

  • Link al commento Giovedì, 12 Settembre 2013 14:14 inviato da Luigi Pulcini

    [Commento reinserito da admin dopo cancellazione accidentale: post originale di Mercoledì, 04 Settembre 2013]

    Ciao Andrea,
    a mio modo di vedere, la domanda numero 3 è mal posta. Di fronte alla legge sul diritto d'autore, tutti gli autori hanno gli stessi diritti e tutti gli utilizzatori hanno i medesimi obblighi.
    L'unica differenza è che l'autore iscritto alla SIAE dà a questa società il mandato per tutelare i propri diritti, mentre l'autore non iscritto deve pensarci da sé. Ma entrambi hanno esattamente gli stessi diritti esclusivi di sfruttamento economico sulle proprie opere.

    Quindi, in linea teorica, chi riproduce o esegue l'opera di un autore NON associato alla SIAE, dovrebbe comunque ricevere da questi il permesso per riprodurre o eseguire la sua opera. Sono chiare, tuttavia, le difficoltà oggettive di un autore di Palermo nel far valere i propri diritti rispetto a un utilizzatore di Aosta.

    Quindi per cercare di rispondere alla tua domanda, faccio riferimento a tre articoli della legge sul diritto d'autore, notando ancora una volta che essa si applica sia alle opere depositate presso la SIAE, sia a qualsiasi altra opera.

    «Art. 106
    L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge»
    A dimostrazione che, di fronte alla legge, tutte le opere hanno gli stessi diritti.

    «Art. 107
    I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.»
    Quindi, l'autore, avendo il diritto esclusivo di sfruttamento economico sulla propria opera, ha il diritto di chiedere un compenso per la sua esecuzione o riproduzione.

    «Art. 136
    Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.»
    Quindi, il permesso che l'autore concede all'utilizzatore di eseguire la sua opera è considerato un contratto e, in quanto tale, è regolato dal codice civile, oltre che dalla stessa legge sul diritto d'autore.

    In particolare - e con ciò arriviamo agli obblighi di cui ti domandavi:
    «Art. 138
    Il concessionario è obbligato:
    1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
    2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
    3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.»

    Ribadisco - a costo di risultare noioso - che tutto ciò vale sia per l'autore associato alla SIAE, sia per quello non associato.
    Ciò che cambia è solo il modo in cui viene stipulato questo famoso contratto tra autore e utilizzatore. Nel caso di autore associato alla SIAE, è il sistema stesso a regolamentare il tutto, tramite programmi musicali e rendicontazione semestrale.

    Spero di non essere stato troppo noioso. :)

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